Inquinamento idrico: il punto di misurazione dello scarico si può indicare nell’Aia

[8 Ottobre 2013]

L’amministrazione pubblica può indicare nell’Autorizzazione integrale ambientale (Aia) il punto di misurazione dello scarico, quando è strumentale per impedire qualsiasi rischio ambientale; in presenza di scarichi contenenti sostanze pericolose, inoltre, l’esercizio della discrezionalità tecnica dell’autorità amministrativa non può non tener conto delle specifiche caratteristiche che il caso concreto presenta mediante prescrizione di apposite misure.

Lo afferma il Tribunale amministrativo della Valle d’Aosta (Tar) – con sentenza dello scorso mese n. 59 – in riferimento alla contestazione di una prescrizione imposta dalla Regione nel rinnovo di Aia. In particolare la società titolare e gestore di uno stabilimento industriale siderurgico di Aosta contesta la prescrizione relativa al trattamento delle acque utilizzate nel ciclo produttivo o meglio l’equiparazione degli scarichi parziali agli scarichi finali ai fini del rispetto dei valori limite.

La previsione, infatti, impone il rispetto dei limiti tabellari (stabiliti dalla tabella 3, dell’allegato 5 alla parte terza del dlgs 152/2006) – con riguardo a determinate sostanze (indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla medesima parte terza) – non solo con riferimento allo scarico finale, ma anche con riferimento ad altri due punti di scarico parziale, situati all’interno dello stabilimento.

E’ il decreto legislativo 152/2006 – così detto Codice ambientale – a stabilire che tutti gli scarichi siano disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. E’ lo stesso decreto a stabilire che gli scarichi devono rispettare i valori limite e che devono essere resi accessibili per il campionamento. Un campionamento che viene effettuato da parte dell’autorità competente per il controllo “nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo”.

Lo stesso decreto, fra l’altro, stabilisce che l’autorità competente possa richiedere un trattamento particolare prima dello scarico generale per gli scarichi parziali contenenti determinate sostanze. E prevede, comunque, che i valori limite di emissione non possano in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Infatti, non è consentito diluire – per esempio con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo – gli scarichi parziali, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dal decreto.

Ed è proprio da tale divieto (divieto di diluizione) che discende direttamente l’obbligo di eseguire i prelievi al fine di verificare la conformità dei valori alla legge. Il prelievo sullo scarico dello specifico ciclo produttivo deve essere effettuato prima della confluenza con altri scarichi al fine di evitare l’alterazione dei valori all’uscita dello scarico nel corpo recettore mediante diluizione.

L’autorità competente, quindi, in sede di rinnovo di Aia può fissare gli ulteriori punti di misurazione – anche ai fini della verifica del rispetto dei valori limite – soprattutto se le acque di che trattasi contengono talune delle sostanze pericolose contemplate dal legislatore (Tabella 5). Ricordiamo però che l’agire della pubblica amministrazione ha un limite ossia il rispetto del principio di proporzionalità: deve modulare l’esercizio dell’attività in ragione di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi fissati. Così come nel suo agire deve rispettare i principi di prevenzione e di precauzione ambientale.