Acque reflue urbane, il Portogallo rischia la sanzione europea

[25 Febbraio 2016]

L’Avvocato generale Juliane Kokott dell’Ue propone la condanna della Repubblica portoghese al pagamento di una somma forfettaria pari a tre milioni di euro e una penalità giornaliera di 10 mila euro  – fino alla piena adeguamento – per non avere ancora garantito la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane in alcuni piccoli agglomerati. Non avendo adottato al 21 aprile 2014 – data di scadenza del termine fissato dalla Commissione europea – tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza Commissione/Portogallo è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti

Con la sentenza del 7 maggio 2009, la Corte ha stabilito che il Portogallo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva sulle acque reflue, non avendo provvisto di reti fognarie, sette agglomerati e non avendo sottoposto a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente, le acque reflue urbane provenienti da 15 agglomerati, tra cui Matosinhos e Vila Real de Santo António

Così a Commissione ha chiesto al Portogallo di prendere posizione sull’esecuzione della sentenza. Fino a che il 21 febbraio 2014, a seguito di vari scambi di corrispondenza, ha formalmente invitato il governo portoghese, a presentare osservazioni e ha fissato un termine di due mesi per l’esecuzione. Il 4 dicembre 2014 la Commissione, ritenendo che dalla risposta risultasse che il Portogallo non aveva ancora dato completa esecuzione alla sentenza, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte.

La direttiva sul trattamento delle acque ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue. Si propone oltre di preservare gli ecosistemi acquatici, anche di preservare l’uomo, la fauna, la flora, il suolo, l’acqua, l’aria e il paesaggio da qualsiasi incidenza negativa rilevante connessa alla proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale cagionata dagli scarichi di acque reflue urbane.

Dunque impone agli Stati membri di provvedere affinché, nei termini indicati, gli agglomerati sottopongano le acque reflue urbane a un trattamento adeguato e affinché gli scarichi soddisfino i requisiti richiesti dalla direttiva.