Acqua pubblica, depositato ricorso al Tar della Toscana per i rimborsi in bolletta

[7 Gennaio 2014]

Due anni e mezzo non sono bastati per porre fine al referendum sull’acqua pubblica, in Toscana come altrove. E oggi, martedì 7 gennaio, i promotori delle battaglie tornano in campo: il Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua ha deciso di fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar), contro quella che definisce «la restituzione-truffa dei profitti illegittimi sull’acqua»

A presentare materialmente il ricorso è stato l’avvocato Sandro Ponziani: il documento è stato sottoscritto oltre che dal Forum stesso, dal Comitato Acqua Pubblica di Arezzo e da cittadini di tutti gli ex ATO toscani, valido quindi per tutte le gestioni della regione ovvero Acque Spa, Acquedotto Fiora Spa, Asa Spa, Gaia Spa, Nuove acque Spa e Publiacqua Spa. «L’auspicio – dicono dal Forum – è che la politica e amministrazioni locali decidano finalmente di fare la loro parte, nel rispetto e a sostegno del bene comune e non si facciano superare ancora una volta dalla magistratura nella tutela dei diritti dei cittadini».

Ad oggi, denunciano le associazioni, la restituzione in bolletta del capitale investito (l’oggetto del referendum) è irrisoria. «A fronte dei circa 180 milioni di euro che si sarebbero dovuti rimborsare (dal 21 luglio 2011 ad oggi), ai cittadini toscani toccheranno solo pochi spiccioli, cioè meno di 6 milioni. La cifra più alta è prevista dal gestore Publiacqua, ben 5,36 euro ad utente; quella più ridicola, dall’Acquedotto Fiora, 0,37 centesimi».

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha recentemente approvato la restituzione nelle bollette dell’acqua della remunerazione del capitale investito, ma questa convalida per il Forum rappresenta «un’ulteriore presa in giro della volontà popolare, espressa con il referendum del 2011: i profitti dovevano scomparire dalle tariffe e prima ancora dalla gestione del servizio idrico. La restituzione è calcolata illegittimamente, grazie alla retroattività del Metodo Tariffario Transitorio dal gennaio 2012, solo per il periodo che va da 21 luglio al 31 dicembre 2011. Ma se le funzioni dell’AEEG decorrono a partire dal 2012, per quale motivo si agisce anche sulle tariffe del 2011 sulle quali non si ha competenza e in violazione della sentenza della Corte Costituzionale che in sede di ammissione referendaria ha definito la normativa residua all’eliminazione della remunerazione immediatamente applicabile?»