Risposta ARPAT a Movimento 5 stelle e Unione Inquilini

[29 Agosto 2013]

In relazione agli articoli pubblicati dal Tirreno di Pontedera il 28 luglio ed il 27 agosto, nel quale si riportano delle dichiarazioni del Movimento 5 stelle e dell’Unione Inquilini, con le quali si richiedono chiarimenti all’Agenzia in merito alla posizione dell’Agenzia nell’udienza del 28 agosto presso il Consiglio di Stato e sull’utilizzo dell’Avvocatura regionale nel procedimento giudiziario relativo al pirogassificatore di Castelfranco di Sotto, si precisa quanto segue:

  • ARPAT ha ritenuto di mantenere un doveroso riserbo sulla posizione tenuta in udienza attenendosi ad un comportamento rispettoso della sede istituzionale giudiziaria;
  • ARPAT è un ente terzo, rispetto alle istituzioni ed alle aziende, ed opera coerentemente su tale base al fine di garantire il rispetto delle normative ambientali, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali che sono fissati nella legge regionale 30/2009. A tale linea di condotta si è sempre attenuta;
  • Come già chiarito nel comunicato del 23.4.2012, ARPAT non si è costituita in giudizio pro o contro il pirogassificatore, ma solamente in difesa del proprio operato (in questo caso il parere espresso in merito a tale impianto);
  • Nello stesso comunicato si indicava i motivi dell’utilizzo dell’Avvocatura regionale, e cioè in quanto l’Agenzia si attiene a quanto previsto dalla legge regionale n.63 del 2 dicembre 2005 “Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale”;
  • Le uniche eccezioni negli ultimi anni sono relative a due casi nei quali l’Avvocatura regionale ,causa poco personale presente ed essendoci una sospensiva, ci comunicò di non poterci difendere, ed una causa penale (che esula dai compiti dell’avvocatura) a tutela di due dipendenti;
  • In merito all’udienza svoltasi ieri presso il Consiglio di Stato, ARPAT ha dato all’Avvocatura regionale le seguenti indicazioni da sostenere:

Come di prassi avviene in fase di collaudo, la società che gestisce l’impianto ha ritenuto necessario testare preliminarmente ogni singolo componente dell’impianto stesso, intervenendo anche con modifiche e migliorie in alcune sezioni, questo ha provocato un funzionamento discontinuo con numerosi spegnimenti e riavvii.

In particolare l’impianto non è mai stato alimentato con più del 30% di rifiuti, mentre la parte più rilevante del collaudo doveva avvenire con alimentazione 100% rifiuti, il gestore intendeva giungere a tali condizioni di esercizio solo dopo aver effettuato vari check-up su tutte le sezioni impiantistiche. a poterne trarre delle valutazioni significative.

Per quanto concerne la richiesta di proroga da parte di Waste Recycling per l’attività di collaudo, in questo contesto ARPAT si rimette alle decisioni del Consiglio di Stato restando a disposizione per le verifiche che durante il collaudo saranno necessarie.

Qualora il Consiglio di Stato decidesse positivamente per la concessione della proroga del collaudo, nulla osta da parte di ARPAT ma con la proposta che siano previste due fasi ben distinte e definite temporalmente: una che intercorra tra la messa in esercizio e la messa regime dell’impianto, ed una seconda di marcia controllata, che potrà avere inizio solo dopo la effettiva messa a regime dell’impianto, che servirà a verificare il corretto funzionamento dell’impianto rispetto alle prestazioni ambientali previste nell’atto autorizzativo.

Non riteniamo opportuno esprimerci sulla durata della prima fase, mentre riteniamo che, affinché tutte le attività di controllo possano essere svolte in maniera adeguata ed esaustiva, la seconda fase non possa avere una durata inferiore a due mesi.

Pertanto, in sintesi, si ritiene che, nel caso il Consiglio di Stato decidesse di concedere una ulteriore proroga, dovrebbe essere fissata una data a partire dalla quale possa avvenire la messa in esercizio ed un tempo limite entro cui il Gestore possa dichiarare che l’impianto è in grado di marciare a regime; solo da quel momento potrà avere inizio la seconda fase, cioè i due mesi in cui il Gestore dovrà svolgere con la necessaria accuratezza gli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera previsti dall’autorizzazione, in riferimento a questo sarà inoltre necessario che venga definito tra Provincia, ARPAT e Gestore un nuovo Protocollo relativo alle attività di controllo di ARPAT.

Durante la prima fase, periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime, dovrà comunque essere attivo e perfettamente funzionate il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME), sul quale ARPAT si riserva di effettuare, così come su qualunque altro aspetto di possibile rilievo ambientale, tutte le attività di controllo che riterrà necessarie.

Su queste basi, nei prossimi giorni ARPAT si raccorderà con tutti gli enti interessati per definire una specifica procedura tesa ad applicare oò dettame del Consiglio di Stato, ed in particolare a far sì che l’impianto “sia costantemente monitorato e che il collaudo sia sospeso nell’ipotesi che si riscontri il verificarsi di emissioni nocive per l’ambiente.”