Replica all’articolo apparso sulla “Chiusura anticipata priva di buon senso”- Circolo La Pagoda – Pisa
[14 Agosto 2014]
La lettera “La Pagoda. Chiusura anticipata priva di buonsenso”, pubblicata sul quotidiano “Il Tirreno” in data 13 Agosto 2014, in cui si lamenta che alla constatazione del superamento dei limiti si sia proposta una chiusura amministrativa del Circolo invece di chiedere in via bonaria una immediata risoluzione del problema, ci dà l’occasione per precisare alcuni aspetti relativi al controllo dell’inquinamento acustico che valgono in generale.
La normativa in materia di semplificazione prevede che, ai fini dell’autorizzazione, chi svolge attività che comporta l’utilizzo di sorgenti sonore possa presentare al Comune la valutazione di impatto acustico sotto forma di autocertificazione, con la quale si attesta che i limiiti stabiliti dalla legge saranno rispettati sulla base delle valutazioni di un tecnico competente in acustica.
In una realtà come quella seguita dal Dipartimento ARPAT di Pisa, ad esempio, sono centinaia i casi che rientrano in questa situazione, e la legge stabilisce che solamente in almeno un 5% di questi siano effettuati controlli ex ante della veridicità delle attestazioni presentate.
Vi sono anche i controlli ex post, svolti da ARPAT, sulla base delle richieste del Comune a seguito di esposti presentati da parte di cittadini disturbati dall’inquinamento acustico. Controlli che sono comunque in numero limitato, nell’ordine poco più di una decina nel primo semestre del 2014 a Pisa.
Quindi, perchè questa semplificazione possa essere efficace nell’assicurare il rispetto dei limiti di legge, gararantendo la salvaguardia delle persone dall’inquinamento acustico, occorre che i controlli che rilevano irregolarità siano effettivamente sanzionatori.
Nel caso specifico l’attività estiva del Circolo “La Pagoda” di Riglione (che ha presentato appunto autocertificazione del rispetto dei limiti) è stato oggetto, già negli anni scorsi, sotto la precedente gestione, di ripetute segnalazioni di disturbo acustico da parte di cittadini residenti in prossimità, ed anche in passato ARPAT aveva svolto, su richiesta del Comune di Pisa, delle verifiche strumentali su tale attività, riscontrando il superamento di limiti di legge per le emissioni sonore.
La normativa non concede agli accertatori elementi discrezionali sulla gestione degli esiti che devono essere trasmessi al comune. Il Comune di Pisa, dopo aver ricevuto la nota relativa agli accertamenti strumentali richiesti ad ARPAT, che li ha eseguiti il 26 giugno 2014, che evidenziavano la non regolarità dei livelli sonori, con atto dirigenziale del 01 Agosto 2014, ha ordinato di interrompere immediatamente le emissioni sonore prodotte dall’attività musicale.
Va sottolineato che all’autocertificazione presentata dal gestore attuale del locale era stata allegata la relazione di impatto acustico del suo tecnico competente incaricato il quale ha evidenziato “quanto già negli anni scorsi sia risultato difficile l’equilibrio tra l’esecuzione delle attività musicali del Circolo e le esigenze dei cittadini, pertanto si chiede al gestore di porre molta attenzione alle prescrizioni impartite”; ciò dimostra che la Gestione del locale non poteva essere all’oscuro del fatto che le sue emissioni sonore davano luogo ad una situazione critica.
È anche opportuno far notare che le autocertificazioni rilasciate da titolari di attività produttive sono soggette a possibile verifica, circa la veridicità del loro contenuto, da parte del Comune, che si avvale del supporto tecnico di ARPAT per effettuare i controlli. In questo caso, il controllo di ARPAT, richiesto dal Comune di Pisa, è avvenuto in una delle serate programmate e comunicate dal Circolo stesso, e in base ai livelli sonori riscontrati, superiori al limite di legge, il Comune ha emesso l’ordinanza di interruzione dell’attività musicale.
Un ultimo aspetto che nell’articolo in questione viene giudicato come comportamento non corretto degli operatori di ARPAT riguarda la mancata contestazione immediata del superamento del limite di legge al gestore del Circolo. A tal proposito, è bene far presente che nel corso dei rilevamenti fonometrici eseguiti presso l’abitazione del cittadino disturbato, gli operatori effettuano la registrazione dei livelli sonori presenti, memorizzandoli con la strumentazione in uso, e i dati così acquisiti vengono elaborati e validati successivamente in laboratorio. Solo con l’elaborazione è possibile verificare con certezza l’entità dei livelli sonori riscontrati e farne il confronto coi limiti di legge: non è possibile, quindi, contestare nel corso dell’indagine strumentale, un superamento che non è stato ancora verificato.