[13/04/2011] News

La disciplina sulla gestione e utilizzazione delle risorse geotermiche ha valore di riforma economico-sociale

LIVORNO. La gestione e l'utilizzo delle risorse geotermiche rientrano nella competenza esclusiva in materia ambientale dello Stato. E la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (Dlgs 22/2010) ha valore di "riforma economico-sociale" di rilevante importanza. Dunque, indipendentemente dal problema delle situazioni dominicali, anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, titolari di competenze primarie in tema di "miniere", devono rispettare le disposizioni statali.

Lo afferma la Corte Costituzionale che, comunque, dichiara costituzionalmente illegittimo il decreto nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all'appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia (potenza energetica) al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alla Provincia di Bolzano. Perché le provincie autonome pur essendo tenute a osservare le norme statali costituenti riforme economico-sociali per quegli aspetti che riguardano la gestione e la migliore utilizzazione delle risorse geotermiche, siano esse di alta, media o bassa entalpia, mantengono tutti i suoi diritti per quanto concerne gli aspetti economici. In altre termini, spettano alle Provincie autonome i canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni delle risorse geotermiche.

In origine, le risorse geotermiche avevano una disciplina del tutto identica a quella prevista per le miniere (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno"): le risorse geotermiche erano assimilate alle miniere ed erano considerate beni giuridici di carattere economico - produttivo rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato (più precisamente erano qualificabili beni originariamente e necessariamente appartenenti all'intera collettività nazionale).

Successivamente, il legislatore statale ha distinto le risorse geotermiche dalle altre risorse minerarie giacenti nel sottosuolo, emanando una disciplina speciale, fra l'altro menzione anche dal codice dell'ambiente (articolo 144, comma 5, Dlgs 152/2006 : "le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinate").

Adesso quindi le risorse geotermiche sono, contemporaneamente, un bene giuridico economico-produttivo e un bene ambientale. Costituiscono un bene giuridico multifunzionale, per le diverse utilità che esse esprimono: quella economica, relativa alla produzione di energia, e quella ambientale conseguente al fatto che esse rappresentano una fonte di energia rinnovabile e, quindi, compatibile con la tutela dell'ambiente.

Dunque, il Dlgs del 2010, che ha come oggetto la gestione e l'utilizzazione delle risorse geotermiche, che disciplina la ricerca, la coltivazione e il loro inserimento nel piano energetico nazionale ed ha come ratio quella di ottenere energia rinnovabile si inserisce in un quadro preciso di politica energetica. Tanto che la ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità, ma solo entro una determinata soglia di potenza energetica (entolpia). Le risorse geotermiche sono, infatti, divise in due categorie: l'una, relativa alle risorse ad alta entalpia, di "interesse nazionale"; l'altra, relativa alle risorse a media e bassa entalpia, di "interesse regionale o provinciale".

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