[29/03/2011] News

Le acque di dilavamento dei parcheggi auto non sono assimilabili agli scarichi industriali

LIVORNO. Le acque di dilavamento dei parcheggi per auto non possono essere assimilate agli scarichi industriali. Lo afferma il tribunale amministrativo della Campania (Tar) che con sentenza dichiara illegittimo il provvedimento del Comune di Sant'Agnello. Perché non si fonda su nessun dato normativo esplicitamente richiamato a tale circostanza. (Fra l'altro nella Regione Campania, la delibera di Giunta che prevedeva detta assimilazione, è stata annullata con sentenza nel 2008).

Il Comune infatti, aveva adottato un'ordinanza contingibile e urgente di rimozione ad horas dei veicoli parcheggiati nell'area scoperta di una struttura alberghiera.
Molto spesso nelle situazioni che riguardano i pericoli della salute pubblica, si fa ricorso alle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Però, tale potere va esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità. Situazioni per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico. Situazioni di pericolo accertate su prove concrete e non su mere presunzioni anche se l'obiettivo può essere di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

A parte ciò la definizione di acque reflue industriali è fornita dalla normativa nazionale e in particolare dal Codice ambientale. Il criterio generale adottato dal legislatore per individuare le acque industriali è quello pertinente la qualità del refluo. La definizione si caratterizza per la sua connotazione negativa, essendo così definito qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Così il legislatore individua anche alcune tipologie di acque assimilate quelle domestiche ai fini della disciplina degli scarichi: ad esempio le acque "aventi caratteristiche equivalenti a quelle domestiche e indicate nella normativa regionale". Al riguardo la Giunta Regionale della Campania, nel 2008, ha adottato il disciplinare afferente gli scarichi di categorie produttive assimilabili, tanto che ha assimilato le acque di dilavamento a quelle industriali, tuttavia la predetta deliberazione è stata annullata.

Inoltre, per il legislatore nazionale costituiscono "acque reflue industriali", "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento".

Dunque, nello specifico, il parcheggio per auto veniva definito dal Comune un'attività il cui scarico è considerato industriale non fondandosi, però su nessun dato normativo valido. E ciò non consente al proprietario dell'albergo di esplicare appieno il diritto di difesa costituzionalmente garantito, atteso che non viene fornita alcun altra ricostruzione della natura di scarico industriale delle acque di dilavamento dei parcheggi.  

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