[24/03/2011] News

Le associazioni per la protezione ambientale possono accedere alle informazioni ambientali

LIVORNO. Le associazioni per la protezione ambientale possono accedere alle informazioni ambientali, e possono richiedere gli atti comunali sull'approvazione del progetto esecutivo e la realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti. Possono perché la richiesta è pertinente rispetto al fine dell'associazione, ossia la tutela dell'interesse degli utenti del relativo servizio. Lo ribadisce il tribunale amministrativo del Lazio (Tar) a proposito della richiesta di accesso alle informazioni presentata dal Codacons  e dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori. Le due associazioni  hanno chiesto al Comune di Olevano Romano di avere accesso "a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti connessi al procedimento" di approvazione del progetto e di realizzazione di un centro di raccolta e di trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, in località Bocca La Cave nel territorio del comune di Olevano Romano al fine di "poter procedere .. alla valutazione di un ipotetico danno ambientale". E in particolare del provvedimento comunale di revoca del bando di gara per la progettazione e la realizzazione dell'impianto.

Il Comune, però ha rifiutato l'accesso (attraverso il silenzio rigetto). Il generale diritto d'accesso al pubblico ai documenti amministrativi è garantito dalla legge 241/90 che si differenzia dal diritto d'accesso all'informazione ambientale garantito dal Dlgs 195/2005 (di attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/Ce). Secondo quest'ultimo disposto, infatti, l'autorità pubblica ha l'obbligo di rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che debba dichiarare il proprio interesse. Cosa diversa rispetto al generale istituto d'accesso ai documenti amministrativi che invece richiede un interesse ben preciso da parte del richiedente. I due istituti, però, hanno in comune il rimedio del ricorso in caso di diniego totale o parziale dell'accesso alle informazioni.

Comunque, i cittadini e le associazioni che li rappresentano e che tutelano l'ambiente hanno diritto d'accesso all'informazione ambientale; un'informazione che, riguarda qualsiasi informazione circa lo stato
dell'ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull'ambiente stesso.

E le autorità pubbliche che la detengono sono tenute a garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

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