[23/03/2011] News

La Via non è necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione per la gestione di un aeroporto

LIVORNO. Il rinnovo di un'autorizzazione esistente a gestire un aeroporto, in assenza di lavori o di interventi di modifica della realtà fisica del sito, non necessita di valutazione di impatto ambientale (Via). Perché il rinnovo non può essere qualificato come "progetto" o "costruzione". Lo afferma la Corte di giustizia europea che si trova a redimere la questione sollevata dal giudice belga relativa all'aeroporto di Bruxelles.

L'aeroporto di Bruxelles-National, situato nella regione fiamminga, dispone di tre piste di decollo e di atterraggio di oltre 2100 m. Nonostante sia stato costruito diversi decenni fa, la sua gestione è soggetta alla concessione di un'autorizzazione ambientale soltanto a partire dal 1999 (anche se la prima autorizzazione è stata concessa l'anno successivo). Tale autorizzazione, che ha una durata di cinque anni e che fissa norme relative al rumore, è stata modificata tre volte proprio per conseguire una maggiore riduzione del volume totale di rumore. Nonostante le modifiche, l'autorizzazione non è stata sottoposta a Via. E non lo è stata neanche nel 2004, quando per proseguire la gestione dell'aeroporto,  The Brussels Airport Company NV presentò la richiesta di rinnovo.

A tal punto è stato proposto un ricorso amministrativo dove i ricorrenti fanno valere che alla domanda di autorizzazione ambientale avrebbe dovuto essere allegata una valutazione d'impatto ambientale.

La Via è la valutazione che ha la funzione di individuare, descrivere e valutare gli effetti che un progetto produce su una serie di fattori biotici quali l'uomo, la flora e la fauna e abiotici quali il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale nonché sulle rispettive integrazioni. Dove per progetto - alla luce della direttiva europea - si intende la realizzazione, sia di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, sia di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

Non tutti i progetti sono soggetti a tale procedura: lo devono essere quelli menzionati negli appositi allegati. Viene stabilita una distinzione tra i progetti elencati all'allegato I, che devono essere assoggettati ad una valutazione d'impatto ambientale, e i progetti elencati all'allegato II, per i quali gli Stati membri devono determinare - in base ad un esame caso per caso o in base a soglie e criteri fissati dallo Stato membro - se devono o no essere assoggettati a tale valutazione.

Comunque sia all'interno dell'allegato I è menzionata anche la "costruzione di (...) aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m".

Il termine "costruzione" non presenta alcuna ambiguità e deve essere inteso nel suo senso usuale, cioè come volto a far riferimento alla realizzazione di opere prima inesistenti oppure alla modifica, in senso fisico, di opere preesistenti. Quindi, il rinnovo dell'autorizzazione non essendo una costruzione non è sottoponibile a Via.

C'è da dire, però, che a partire dalla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 85/337, taluni lavori di modifica sono stati effettuati nell'infrastruttura dell'aeroporto di Bruxelles-National senza che sia stata svolta una valutazione dell'impatto ambientale.

In questo caso secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, un'autorizzazione che non riguarda formalmente un'attività soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale può richiedere la realizzazione di tale valutazione. Lo può richiedere quando tale provvedimento costituisca una fase di un procedimento diretto ad autorizzare la realizzazione di un'attività che costituisce un progetto.  Peraltro, la Corte ha avuto modo di affermare che l'obiettivo della normativa dell'Unione non può essere eluso tramite il frazionamento di un progetto e che la mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all'obbligo di valutazione quando, presi insieme, possono avere un notevole impatto ambientale.

Spetta, però, al giudice nazionale stabilire, (sulla base della normativa nazionale applicabile e tenuto conto, all'occorrenza, dell'effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall'entrata in vigore di tale direttiva), se l'autorizzazione si inserisca in un procedimento di autorizzazione articolato in più fasi.

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