[18/03/2011] News

Tonno rosso: il regolamento Ue è parzialmente non valido. Favorisce le tonniere spagnole

LIVORNO. Il regolamento che vieta alle tonniere di pescare il tonno rosso a partire dalla metà di giugno del 2008 è parzialmente invalido. Perché tratta diversamente le tonniere spagnole rispetto alle altre tonniere senza che tale differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. Dunque viola il principio di non discriminazione, nella parte in cui prevede date diverse di applicazione del divieto: a partire dal 23 giugno 2008 per quelle spagnole, mentre a partire dal 16 giugno 2008 per quelle maltesi, greche, francesi, italiane e cipriote.

Lo afferma la Corte di giustizia europea chiamata a redigere la questione sollevata dal tribunale civile di Malta. Una questione che vede coinvolta la AJD Tuna, la società maltese che possiede due vivai di allevamento ittico e di ingrasso del tonno rosso (il primo con una capacità di ingrasso massima di 2 500 tonnellate e il secondo di 800 tonnellate). Per l'anno 2008 la società ha ottenuto l'autorizzazione dall'Iccat (commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico) ad acquistare 3 200 tonnellate di tonno rosso ai fini delle sue attività e ha acquistato tali quantitativi da pescatori francesi e italiani prima dell'apertura della stagione di pesca.

Ma il Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd (direzione per l'agricoltura e la pesca maltesi) a seguito dell'adozione del regolamento europeo del 2008, ha vietato di acquistare e importare a Malta non soltanto i tonni rossi catturati nelle acque dell'Unione ma anche quelli catturati al di fuori di esse. Per questa ragione, la AJD Tuna si sarebbe trovata nell'impossibilità di acquistare il quantitativo di tonno rosso che aveva il diritto di possedere nei suoi vivai ittici. Per questa ragione ha richiesto il risarcimento del danno subito a causa del divieto che considera abusivo, illegittimo e irragionevole al Tribunale maltese.

Nell'Oceano Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo la pesca al tonno rosso mediante reti a circuizione è normalmente consentita tra il 1° gennaio e il 30 giugno. Il regolamento 2008 che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere, vieta la pesca al tonno rosso nell'Oceano Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell'Italia, di Cipro e di Malta a partire dal 16 giugno 2008 e alle tonniere battenti bandiera della Spagna, ma a partire dal 23 giugno 2008. Del pari, il regolamento vieta agli operatori comunitari di accettare gli sbarchi, le messe in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento nonché i trasbordi nelle acque o nei porti comunitari del tonno rosso catturato da tonniere con reti a circuizione in tali zone a partire dalle stesse date.

Il regolamento di base definisce la politica comune della pesca con riferimento alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse ittiche. A tal fine la Comunità applica l'approccio precauzionale adottando le misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini. L'obiettivo è di attuare progressivamente una gestione della pesca basata sugli ecosistemi. Per cui vengono previsti sia piani di ricostituzione per le attività di pesca che sfruttano gli stock scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza, sia misure di emergenza. Le misure di emergenza possono essere adottate dalla Commissione europea anche su richiesta degli Stati membri, quando costata la presenza di un grave rischio, per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l'ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato.

Nel caso di specie, però, il divieto per le tonniere spagnole è basato soltanto sul rischio di esaurimento delle quote, (anche se si tratta soltanto di quelle assegnate a tali tonniere). La differenza di trattamento appare quindi fondata soltanto sul rapporto esistente tra il numero delle tonniere (6) e la quota di catture di tonno rosso ad esse assegnata (251‑352).

Fra l'altro, non risulta che esistano differenze obiettive tra le tonniere con reti a circuizione in funzione della loro bandiera o dello Stato membro presso il quale sono registrate, quanto alla loro capacità di catturare tonno rosso e quanto al loro impatto sull'esaurimento dello stock di tale pesce. E sulla questione non è stato dimostrato, né sostenuto, che le tonniere spagnole fossero diverse dalle altre tonniere considerate dal regolamento.

Quindi, sebbene l'azione della Commissione fosse diretta ad evitare il crollo dello stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e sebbene quest'ultima abbia trattato in modo diverso le tonniere con reti a circuizione dalle altre imbarcazioni o macchine da pesca, basandosi, sulle loro capacità di esaurimento dello stock di tonno rosso, essa ha rinviato al 23 giugno 2008 l'entrata in vigore dei provvedimenti di divieto per le tonniere spagnole, basandosi esclusivamente sulla loro capacità teorica di raggiungere la loro quota di cattura e non sulla loro capacità reale di catturare tonni rossi.

 

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