[11/03/2011] News

Nuova procedura Ue per l'autorizzazione di additivi, enzimi e aromi alimentari

LIVORNO. In Europa esiste una specifica procedura per l'autorizzazione degli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ed esiste un apposito regolamento che la disciplina. L'UE ha pubblicato sulla Gazzetta europea di oggi il regolamento che attua quello del 2008 (ossia il regolamento che ha istituito la procedura uniforme di autorizzazione).

La procedura uniforme che porta all'aggiornamento dell'elenco comunitario può essere avviata o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. La domanda può essere presentata da uno Stato membro o da una persona interessata, che può rappresentare più persone interessate, alle condizioni previste dalle modalità d'applicazione.

La Commissione è tenuta ad adottare le misure di attuazione relative al contenuto, alla redazione e alla presentazione delle domande di aggiornamento degli elenchi dell'Unione contenuti in ogni legislazione alimentare settoriale, alle modalità di controllo della validità delle domande e al tipo di informazioni che devono figurare nel parere dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

Per aggiornare gli elenchi è necessario verificare che l'uso delle sostanze sia conforme alle condizioni d'uso generali e specifiche di cui alle rispettive legislazioni alimentari settoriali. Ed è necessario che siano forniti i dati relativi quando viene presentata una domanda per l'uso di un nuovo additivo, di un nuovo enzima o di un nuovo aroma alimentare. Invece, se la domanda riguarda una modifica delle condizioni d'uso della sostanza già autorizzata o una modifica delle specifiche, i dati richiesti per la valutazione del rischio possono non essere necessari, nella misura in cui il richiedente lo giustifichi.

L'uso degli additivi e degli enzimi alimentari deve essere sempre giustificato: per questo i richiedenti devono spiegare perché l'effetto tecnologico non possa essere ottenuto con altri mezzi applicabili dal punto di vista economico e tecnologico.

E l'uso di una sostanza va autorizzato se non trae in inganno il consumatore. Non a caso i richiedenti devono spiegare perché gli usi richiesti non traggono in inganno il consumatore. Quando si tratta di additivi alimentari vanno spiegati anche i vantaggi e i benefici per il consumatore.

Comunque sia, le informazioni fornite nel parere dell'Autorità devono essere tali da consentire di accertare se l'autorizzazione dell'uso proposto della sostanza sia sicura per i consumatori. Vanno fornite anche conclusioni sulla tossicità della sostanza, se del caso e se possibile va indicata la dose giornaliera accettabile, espressa in forma numerica con informazioni dettagliate relative alla valutazione dell'esposizione alimentare per tutte le categorie alimentari, compresa l'esposizione dei gruppi di consumatori vulnerabili.

La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi economici e sociali. Per questo nell'attuare l'Ue cerca di garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana. Di conseguenza per proteggere la salute umana, l'uso degli additivi, degli enzimi e degli aromi nei prodotti alimentari per il consumo umano è subordinato ad una valutazione della loro innocuità prima dell'immissione sul mercato della Comunità.

 

 

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