[02/03/2011] News toscana

Fucecchio e le antenne per la radiocomunicazione: sentenza del Tar

LIVORNO. Nel comune toscano di Fucecchio dove il numero di stazione radio è elevato, il Tribunale amministrativo regionale (Tar) conferma che il potere regolamentare comunale non può né spingersi fino al punto di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, né costituire deroghe generali rispetto a tali limiti statali magari individuate attraverso interdizioni localizzative.

La scelta pianificatoria del Comune di Fucecchio, di inibire l'installazione di impianti per la radiocomunicazione all'interno delle aree qualificate "sensibili" (di tipo "a" e di tipo "b"), presenta, appunto, quel carattere di generalità che, svincolato da puntuali e specifiche esigenze di protezione, la rende "viziata".

Il provvedimento del Comune ha negato, infatti, il rilascio dell'autorizzazione alla Telecom spa per l'installazione di un impianto di telefonia cellulare su di un immobile della città (impianto comunque costruito). Un diniego motivato dalla incompatibilità urbanistica dell'impianto, localizzato in area classificata, appunto, come "sensibile di tipo b" dal Piano comunale di localizzazione degli impianti di radiodiffusione, e inoltre contemplata dal vigente Piano regolatore fra quelle necessitanti dell'approvazione di un preventivo piano di recupero.

La normativa statale ha fissato i limiti massimi di esposizione della popolazione, differenziandoli in base alla frequenza degli impianti. Ha previsto il rispetto del principio di minimizzazione dell'esposizione nella progettazione e realizzazione di quelli esistenti. E ha disposto come valori di attenzione 6 V/m, 0,016 A/m e 0,10 W/m, all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere.

Invece, la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (la numero 36/3001) ha introdotto i "valori di attenzione", che non devono essere superati "negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate". Tutto ciò nel rispetto della propria finalità ossia quella di assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici, della popolazione, dell'ambiente e del paesaggio dagli effetti dell'esposizione.

Inoltre, la legge quadro, si pone l'obiettivo di promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili e di promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela  e di tutela.

Anche se la legge prevede la possibilità, con riferimento alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, di individuare dei siti particolarmente sensibili alle immissioni radioelettriche non è possibile arrivare a una limitazione alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile "senza che sia ravvisabile una plausibile ragione giustificativa".

Il Comune, dunque non può derogare ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato perché sono disposizioni funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo. E la tutela della popolazione è riservata allo Stato.

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