[22/02/2011] News

Fitosanitari: il bromuro di metilene non è autorizzato

LIVORNO. Il bromuro di metile non potrà essere utilizzato come principio attivo nei prodotti fitosanitari. La Commissione europea non l'ha inserito nell'apposito elenco delle sostanze attive contenute nella direttiva europea relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Perché le informazioni fornite non hanno permesso di valutare il rischio per l'ambiente e la salute umana.

Il bromuro di metileno è stato inserito all'interno un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato. Esiste, infatti, un apposito programma di lavoro per l'attuazione delle direttiva  relativa ai fitosanitari.

L'impiego di sostanze attive nei prodotti fitosanitari (cioè antiparassitari che possono avere effetti nocivi per l'ambiente, gli animali e anche l'uomo) è uno dei metodi più comuni di protezione dei vegetali e dei prodotti vegetali dall'azione degli organismi nocivi. Ma l'impiego di tali sostanze può comportare la presenza di residui nei prodotti trattati, negli animali nutriti con tali prodotti e nel miele delle api esposte a tali sostanze. Residui dunque che spesso hanno un'elevata tossicità.

Proprio perché sostanza potenzialmente pericolosa, gli effetti del bromuro di metilene sono stati valutati dagli Stati membri, dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione. In un primo momento al bromuro di metilene l'iscrizione nell'apposito elenco della direttiva fu rifiutata e fu stabilita la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza.

Ma, in accordo con il notificante iniziale, un'altra persona ha presentato una nuova domanda chiedendo l'applicazione della procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro.

La domanda è stata presentata al Regno Unito, che era già stato designato Stato membro relatore.  Il Regno Unito ha valutato gli ulteriori dati forniti dal richiedente e ha elaborato una relazione supplementare. La relazione supplementare dello Stato membro relatore e le conclusioni dell'Autorità si concentrano sugli elementi che hanno determinato la non iscrizione della sostanza. Quindi, sugli effetti nocivi sulla salute dell'uomo, in particolare degli astanti, poiché l'esposizione è superiore al 100 % del livello ammissibile di esposizione dell'operatore (Aoel), e dei consumatori, poiché l'esposizione è superiore al 100 % della dose giornaliera ammissibile (Dga) o della dose acuta di riferimento (Dar). Il rapporto di riesame del bromuro di metile ha identificato ulteriori elementi preoccupanti.

Il richiedente ha presentato informazioni aggiuntive, in particolare in merito alla possibilità di ridurre l'esposizione applicando una tecnologia di ricattura. Per ridurre il rischio per i consumatori e per le specie non bersaglio, il richiedente ha limitato l'indicazione d'uso al materiale da imballaggio in legno nei contenitori.

Ma le informazioni aggiuntive presentate dal richiedente non hanno consentito di eliminare tutte le preoccupazioni specifiche emerse in relazione al bromuro di metile. Perché, le informazioni a disposizione non hanno permesso di effettuare una valutazione quantitativa dell'esposizione degli astanti. Perché non hanno permesso di stimare i possibili livelli di concentrazione nell'aria del bromuro di metile in prossimità dei contenitori con materiale di imballaggio in legno su cui sia stato utilizzato il bromuro di metile. Perché non hanno permesso di completare la valutazione dei rischi per gli organismi non bersaglio. Perché i dati forniti non hanno permesso di valutare il rischio dell'esposizione indiretta del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee.

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