[29/05/2013] News

Le regioni a statuto speciale e la promozione delle rinnovabili

Secondo il legislatore nazionale, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili possono essere collocati anche in zone classificate agricole (zona E) dai vigenti piani urbanistici. Ma tale disposizione - contenuta nel Dlgs 387/03 articolo 12, comma 7 - non può trovare applicazione nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Perché tali Enti hanno competenza normativa primaria in materia di urbanistica e perché  - così come dispone espressamente anche l'art. 19 dello stesso d.lgs. 387/03 -  sono fatte "salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione". Di conseguenza dove manchi un'espressa norma di legge regionale in ordine alla collocazione di tali strutture, si dovrà valutarne l'ammissibilità, in zona E con riferimento alle norme urbanistiche vigenti. E se tali norme non sono preclusive l'intervento può essere realizzato.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Friuli Venezia Giulia - con sentenza del 20 maggio 2013, n. 299 - in riferimento al caso del Comune di Udine. Il comune, infatti, ordinava di non effettuare le trasformazioni previste dalla Dia (Dichiarazione di inizio attività)  presentata per l'esecuzione dei lavori di costruzione di una tettoia e di un pensilina per l'installazione di un impianto fotovoltaico ad uso dell'edificio adibito ad abitazione.

Perché secondo il Comune non si tratta di opere finalizzate alla salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo, funzionali all'attività agricola e destinate agli usi necessari allo svolgimento di tale attività".

Ma secondo il Tar il Piano regolatore generale ammette, la realizzazione, nella zona omogenea E, di "costruzioni con annessi servizi alla residenza" ovvero di interventi che poco o nulla hanno a che fare con le finalità agricole. Per cui appare dubbio ritenere che, in una zona urbanistica in cui risultava comunque ammessa la realizzazione di nuovi volumi utili a fini residenziali (ovvero di opere, all'evidenza, non finalizzate alla salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo, non funzionali all'attività agricola e non destinate agli usi necessari allo svolgimento di tale attività) o l'incremento di quelli preesistenti, non potessero venir realizzati interventi edilizi di modeste dimensioni, e accessori all'edificio principale adibito ad uso abitativo, attesa la loro modesta consistenza dimensionale e la loro dichiarata finalità di sostegno di un nuovo impianto fotovoltaico ad uso dell'edificio stesso.

Le tettoie apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell'immobile cui accedono, hanno natura di pertinenza. E il principio non muta laddove, a fronte di medesime caratteristiche tipologico-strutturali, la loro funzione sia quella di supporto di un impianto fotovoltaico, che, consentendo la produzione di energia "pulita" e "rinnovabile", dovrebbe peraltro essere guardato con particolare favore dalle Amministrazioni locali, deputate, per legge, a curare gli interessi della comunità locale.

Del resto la direttiva europea del 2011 attuata col Dlgs, 387/2003 - al quale si richiama la legge regionale che ha riconosciuto la compatibilità degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui al Dlgs del 2003 con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi - riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili. Perché possono contribuire alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, possono creare occupazione locale, possono avere un impatto positivo sulla coesione sociale, possono contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. Inoltre la direttiva - la legge nazionale e quella regionale - individua la promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili come un obiettivo altamente prioritario a livello comunitario, sottolineando la necessità di individuare obiettivi vincolanti e ambiziosi in materia di fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale e di tener conto della struttura specifica del settore, in particolare al momento della revisione delle procedure amministrative di autorizzazione a costruire impianti di produzione di elettricità proveniente da tali fonti.

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