[10/05/2013] News

Localizzazione impianti energia rinnovabile: la discrezionalità amministrativa e tecnica della Regione

Nel rispetto dello strumento delle linee guida, la Regione può individuare le aree non idonee all'insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale attività, nonostante non possa essere assimilata in senso stretto all'attività di pianificazione urbanistica generale presenta molti tratti tipici di tale attività: si caratterizza per l'analoga ampiezza della discrezionalità amministrativa e tecnica esercitabile dall'amministrazione, all'interno di un composito quadro di interessi pubblici e privati che devono essere contemperati.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale della Puglia (Tar) - sentenza 3 maggio 2013, n. 681 - in riferimento alla questione di legittimità del regolamento regionale sulle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Perché, secondo la società ricorrente il regolamento regionale individua le aree non idonee alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, in modo non conforme a quanto previsto nelle linee guida nazionali (Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010). Perché il regolamento regionale assoggetterebbe al regime vincolistico delle "aree non idonee" una porzione eccessiva del territorio pugliese, per il solo fatto dell'esistenza di specifici sistemi di tutela (quali vincoli paesaggistici, aree naturali protette, siti di interesse storico-culturale).

Ma, secondo il Tar la questione deve essere respinta. Anche perché l'estensione delle aree non idonee individuate dalla Regione Puglia, pur essendo quantitativamente rilevante (prossima al 60% della superficie territoriale complessiva), non integra di per sé una violazione della disciplina regolamentare. Una disciplina che assegna alle singole Regioni il potere di prevedere zone non idonee alla realizzazione di specifiche tipologie di impianti, anche tenendo conto dello sviluppo produttivo già raggiunto e delle autorizzazioni già rilasciate negli anni precedenti.

Le linee nazionali sono state adottate nel settembre 2010 con decreto ministeriale. Secondo il decreto le Regioni possano procedere alla individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, ma nel rispetto e secondo le modalità e i criteri espressi dalle linee guida.

Il decreto del 2010 prevede che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione degli impianti in questione debba «essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto» e che non possa riguardare «porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela». Tenendo, però, conto della concentrazione di impianti già esistenti e della interazione con altri progetti contigui.

Tuttavia, i criteri dettati dal decreto ministeriale, non possono comprimere l'ampia discrezionalità che inevitabilmente caratterizza l'attività regionale di classificazione delle aree non idonee, dove confluiscono e si intrecciano valutazioni complesse di tipo ambientale, urbanistico, socio-economico di cui gli organi regionali competenti rispondono, in primo luogo, sul piano politico-amministrativo.

La politica energetica, e in specie la politica da perseguire nell'incentivazione dell'utilizzo di fonti rinnovabili, resta infatti rimessa nei suoi tratti essenziali agli organi democraticamente eletti, «non assume carattere immutabile e può essere, al pari delle fondamentali decisioni di programmazione economica e di pianificazione dell'utilizzo del territorio, soggetta a ripensamenti e correzioni nel corso degli anni».

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