[23/04/2013] News

Impianti per le energie rinnovabili, ecco quando occorre dimostrare la disponibilità dell’area

Per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da Fer (fonti di energia rinnovabili) l'interessato deve dimostrare la disponibilità dell'area già al momento della presentazione dell'istanza per l'autorizzazione o lo deve dimostrare nel corso del procedimento?

Secondo il Tribunale amministrativo della regione Marche (Tar) il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. Perché ciò è previsto da una norma statale di rango superiore (Dlgs 387/2003).

Il Tar lo afferma - sentenza 18 aprile 2013, n. 301 - in relazione all' autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Marche per la realizzazione nel comune di Osimo di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas della potenza di 990 kwt. Autorizzazione contestata da alcuni cittadini residenti in località San Vincenzo del Comune di Osimo (o che nella zona esercitano attività turistico-ricettive, perché la ditta alla data di presentazione della domanda, non ha la disponibilità di una delle particelle catastali sulle quali l'impianto deve sorgere, e anche perché tale impianto cagiona danni alle loro proprietà (in termini di deprezzamento) e alla salute.

Le linee guida statali del 2010 (Dm 10/9/2010) dispongono che all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, sia allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse.

Ma tale disposto si pone in contrasto con quello contenuto dal Dlgs del 2003 ("Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'"), perché questo dispone che "per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto".

Per cui, nel conflitto  fra norme di rango diverso, prevale la norma di rango legislativo superiore rispetto a quella inferiore.

La normativa statale sugli impianti a energie rinnovabili, è improntata a un chiaro "favor" per gli impianti di produzione di energia elettrica da Fer. E come è noto, la Corte Costituzionale ha cassato le leggi di quelle Regioni che - prima dell'adozione delle Linee guida statali ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 - avevano cercato di introdurre artificiosi ostacoli all'installazione degli impianti sul proprio territorio (la sentenza n. 332/2010, è proprio relativa alla normativa regionale delle Marche).

Altre norme fondamentali in tema e da tenere presenti sono quelle contenute nel Codice ambientale e in particolare dall'articolo 272 del Dlgs. 152/2006, il quale qualifica le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti a biogas da biomasse di potenza termica inferiore a 3 MW come scarsamente rilevanti. 

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