[17/04/2013] News

Marchi di qualità per i prodotti agricoli, attenzione: quello del Lazio bocciato dalla Corte Costituzionale

Il marchio regionale di qualità destinato a prodotti agricoli e agroalimentari del Lazio ha effetti restrittivi sugli scambi intracomunitari, per cui la legge regionale Lazio che lo introduce è incostituzionale.

Lo afferma la Corte Costituzionale - con sentenza 12 aprile 2013, n. 66 - chiamata in causa dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente ha proposto questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio (1/2012) relativa al il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. La legge regionale prevede l'istituzione di un  "marchio regionale collettivo di qualità, per garantire l'origine, la natura e la qualità nonché la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari", che secondo il Presidente si porrebbe in conflitto con il diritto dell'Unione europea e della Costituzione.

Mentre secondo la Regione il marchio, da essa adottato per precipue finalità di tutela del consumatore, non porterebbe alla violazione dei parametri costituzionali e delle correlate norme comunitarie perché non è idoneo a orientare l'interesse generale dei consumatori in direzione preferenziale di prodotti del territorio laziale. Questo, a causa della sua "natura del tutto neutra", rispetto alla provenienza geografica del prodotto. Infatti - a detta della Regione - del marchio ne possono fruire tutti gli operatori del settore, sia che abbiano stabilimento nella Regione Lazio, sia che svolgano la propria attività economica in altra Regione italiana o, più in generale, nel territorio degli Stati membri".

Secondo la Corte, però, né in relazione alla finalità di tutela del consumatore né in relazione al carattere di ultraterritorialità del marchio la Regione ha competenza legislativa (ex articolo 117 della Costituzione.) La tutela del consumatore, infatti, attiene alla materia del diritto civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato e, quanto al carattere di ultraterritorialità del marchio, non spetta alla Regione Lazio di certificare la "qualità" di prodotti sull'intero territorio nazionale e su quello di altri Stati europei.

Comunque, la legge della Regione Lazio introducendo un marchio regionale di qualità destinato a contrassegnare - sulla base di disciplinari e in conformità a criteri, dalla stessa stabiliti - determinati prodotti agricoli e agroalimentari a fini, anche promozionali della agricoltura e cultura gastronomica del Lazio è idonea a indurre il consumatore a preferire prodotti con tale marchio rispetto ad altri similari, di diversa provenienza. E dunque può produrre, quantomeno indirettamente o in potenza, gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, che anche al legislatore regionale è inibito perseguire per vincolo comunitario.

 

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