[15/04/2013] News

Criterio di prossimità: difficile prescinderne nella gestione dei rifiuti

Due recenti interventi giuridici impongono all'attenzione il criterio di prossimità in relazione alla gestione dei rifiuti. Il primo è la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 993, del 19 febbraio 2013 che afferma l'illegittimità dell'estensione del principio dell'autosufficienza locale ai rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi. Va detto che la sentenza del Consiglio di Stato (ri)torna su un principio abbastanza noto. Tuttavia nel far questo precisa anche che va applicato "(...)  ai rifiuti "speciali" non pericolosi il diverso criterio, pure previsto dal legislatore, della specializzazione dell'impianto di smaltimento integrato dal criterio della prossimità, considerato il contesto geografico, al luogo di produzione, in modo da ridurre il più possibile la movimentazione dei rifiuti, secondo la previsione dell'art. 22, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 22 del 1997."

Il secondo è la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 26 marzo 2013 n. 0023876. Essa chiarisce, su richiesta delle Regioni, che occorre verificare anche nel caso delle spedizioni transfrontalieri dei rifiuti degli oli usati il rispetto della gerarchia dei rifiuti  e che il recupero avvenga con il minor impatto ambientale possibile sotto il profilo della movimentazione dei rifiuti, proprio nel rispetto del criterio di prossimità.

Qualcuno, nel commentare la circolare, ha subito scritto di contrasto con la libera circolazione delle merci.

Ma è davvero così?  Utile provare a dare una risposta.

Quando si parla di rifiuti è inevitabile trattare anche la questione della movimentazione dei rifiuti, del loro trasporto, del loro trattamento ...e della localizzazione dei relativi impianti. In fondo si scrive e si parla sempre di prossimità, di vicinanza (e lontananza) nello spazio

Basti per tutti la lettura dell'art. 199. Il comma 3 lett g) del DLgs n. 152/2006 prevede che il piano regionale riguardi il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200. Secondo lo stesso art. 199 il piano regionale deve assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti.

E' quanto ci ricorda il Consiglio di Stato che, da una parte, evidenzia che l'autosufficienza locale è possibile solo per i rifiuti urbani (anche se le cronache dei giornali documentano che la realtà è molto diversa...) e, dall'altra, anche che la specializzazione dell'impianto va integrata con il criterio di prossimità.

Insomma secondo  il legislatore, nel primo caso, il criterio di prossimità serve per ridurre la movimentazione in caso di rifiuti speciali. Ed anche nel secondo caso il criterio di prossimità è funzionale al minor impatto ambientale.

Dunque nessuna violazione alla libera circolazione delle merci, ma solo attenzione ad una buona gestione dei rifiuti secondo i principi comunitari della normativa in materia di rifiuti.

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