[13/03/2013] News

Pubblicati in Gazzetta i 18 Sin declassati a Sir: c'è anche Le Strillaie

In tredici Regioni diciotto siti (fra cui la Toscana con il sito "Le Strillaie") non sono più siti di bonifica di interesse nazionale (Sin). Sono stati declassati in Siti di interesse regionali (Sir). La responsabilità della bonifica passa alle Regioni.

E' stato approvato e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri, 12 marzo, l'elenco dei siti che non soddisfano più i requisiti richiesti per legge. Non solo la regione Toscana perde un Sin ma anche l'Abruzzo ("Fiumi Saline Alento"), la Campania ("Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano", "Pianura","Bacino Idrografico del fiume Sarno" ed "Aree del Litorale Vesuviano", l'Emilia Romagna ("Sassuolo-Scandiano); il Lazio ("Bacino del fiume Sacco" e "Frosinone"), la Liguria ("Pitelli" a La Spezia); la Lombardia ("Milano-Bovisa" e "Cerro al Lambro"), le Marche ("Basso Bacino del fiume Chienti"), il Molise ("Guglionesi II"), il Piemonte ("Basse di Stura"), la Sardegna ("La Maddalena"), il Veneto ("Mardimago-Ceregnano") e la Provincia Autonoma di Bolzano ("Bolzano").

La competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all'interno dei siti elencati viene trasferita alle Regioni territorialmente interessate che subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti. Le Regioni provvederanno a relazionare annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi individuati. Le eventuali rimodulazioni, economie o ribassi d'asta verranno disciplinati da appositi atti integrativi degli Accordi precedentemente sottoscritti.

L'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti tuttora non disciplinati saranno regolamentati mediante il ricorso ad appositi Accordi di Programma da sottoscrivere tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e gli Enti locali territorialmente competenti.

Restano comunque fermi, salvo eventuali successive modifiche e integrazioni, gli Accordi precedentemente sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli Enti Locali competenti relativamente ai siti individuati nell'elenco (allegato 1 del nuovo decreto).

I Sin sono aree del territorio nazionale definite tali in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

Alla loro individuazione provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto d'intesa con le regioni interessate, secondo una serie di principi e criteri direttivi.

In particolare gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale e la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Inoltre il rischio sanitario e ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità  della popolazione o dell'estensione dell'area interessata; l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante e la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale.

Gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni e in virtù di una recente modifica legislativa l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.

Sempre in virtù di tale modifica (apportata dall'articolo 36 bis della legge del 7 agosto 2012 all'art 252 del Dlgs del 2006 "Norme in materia ambientale") sono in ogni caso individuati quali Sin i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.

I Sin differiscono dagli altri siti contaminati anche perché la loro procedura di bonifica è attribuita al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che può avvalersi anche dell'Ispra, e altri soggetti.

Dunque, questo declassamento dei Sin - la cui condizione di inquinamento permane ­- non sembra cambiare la situazione in materia di attuazione delle bonifiche: sposta solo la responsabilità alle regioni.

Torna all'archivio