[19/02/2013] News

Biosicurezza, importante protocollo approvato dall’Ue

L'Ue ha approvato il protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. E lo ha fatto con decisione del consiglio europeo pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi.

Nel giugno 2007 il Consiglio ha adottato una decisione che ha autorizzato la Commissione a partecipare ai negoziati sulla responsabilità e i risarcimenti in tale ambito. Un'autorizzazione che è stata prorogata nell'ottobre 2008 per coprire le fasi finali dei negoziati.

In occasione della quinta Cop/Mop svoltasi a Nagoya in Giappone, l'Unione ha sostenuto il compromesso finale raggiunto sul protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in quanto ritenuto conforme alle posizioni concordate dell'Unione e alle direttive di negoziato impartite alla Commissione. Nel 2010 la sessione plenaria, che ha chiuso la quinta Cop/Mop. ha adottato il protocollo addizionale e il Consiglio ne ha preso atto con soddisfazione.

L'obiettivo del protocollo addizionale è quello di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana. Esso si applica ai danni derivanti da organismi viventi modificati che abbiano la loro origine in un movimento transfrontaliero. Gli organismi viventi modificati ai quali si fa riferimento sono quelli destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione; quelli destinati a un uso confinato e quelli destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente. E per danno si intende quell'effetto negativo sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica, misurabile o osservabile sui basi scientificamente solide, riconosciute da un'autorità competente e significativo. L'effetto negativo è significativo quando è determinato sulla base del cambiamento a lungo termine o permanente (da intendersi come un cambiamento al quale non potrà essere dato rimedio mediante un recupero naturale entro un lasso di tempo ragionevole); della misura dei cambiamenti qualitativi o quantitativi che influiscono negativamente sulle componenti della diversità biologica; della riduzione della capacità delle componenti della diversità biologica di produrre beni e servizi e della misura di eventuali effetti negativi sulla salute umana.

In caso di danno le parti una volta individuato l'operatore responsabile (cioè la persona che abbia il controllo diretto o indiretto dell'organismo vivente modificato) impongono allo stesso di informare immediatamente l'autorità competente; di valutare il danno e di adottare appropriate misure di risposta. Ossia di adottare le azioni ragionevolmente svolte al fine di prevenire, ridurre al minimo, contenere, limitare o altrimenti evitare i danni e di adottare azioni di ripristino della diversità biologica tramite azioni da intraprendere in un ordine di priorità. Prima il ripristino della diversità biologica alle condizioni preesistenti al danno o alle condizioni equivalenti più vicine. E laddove l'autorità competente stabilisce che ciò non è possibile, il ripristino tramite, tra l'altro, la sostituzione della diversità biologica con altre componenti di diversità biologica per lo stesso uso o per un altro tipo di uso, nella stessa località o in un'altra località alternativa, a seconda dei casi.

Però se l'operatore ha omesso di farlo l'autorità competente può adottare appropriate misure di risposta. L'autorità, comunque ha il diritto di imporre all'operatore il rimborso dei costi e delle spese sostenuti per la valutazione del danno e per l'adozione di eventuali misure appropriate di risposta, ivi compresi i costi e le spese incidentali. Nel diritto interno le parti possono disciplinare altre situazioni in cui l'operatore può non essere tenuto a sostenere i costi e le spese. Cosi come, sempre nel diritto interno le parti possono prevedere una serie di esenzioni dagli obblighi come quella per caso fortuito o forza maggiore ed eventi bellici o agitazioni sociali.

Dunque, nel diritto interno le parti dovranno prevedere disposizioni legislative, regolamentari e procedure in materia di danno. Potranno applicare il vigente diritto interno incluse, laddove applicabili, le norme generali e le procedure in materia di responsabilità civile; potranno applicare o elaborare norme e procedure in materia di responsabilità civile specifiche a tale scopo oppure potranno applicare o predisporre una combinazione di entrambe le soluzioni.

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