[14/02/2013] News
Al fine di migliorare il controllo dei prodotti biologici importati, l'Ue ritocca il regolamento sul regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi e prevede verifiche in loco e maggior scambio di informazioni fra i vari organismi.
Inoltre riconosce alcuni prodotti agricoli biologici e alcuni organismi di controllo del Giappone come equivalenti a quelli europei. E ne disconosce altri provenienti dall'India. Per questo modifica e adatta sia l'elenco dei paesi terzi, le cui norme di produzione e misure di controllo per la produzione biologica di prodotti agricoli sono riconosciute equivalenti a quelle indicate nel regolamento europeo sulla produzione biologica; sia l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati anche del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. E lo fa alla luce delle nuove domande e delle informazioni che la Commissione europea ha ricevuto dai paesi terzi a decorrere dall'ultima pubblicazione dell'elenco.
Il Giappone ha presentato alla Commissione una richiesta affinché sia riconosciuta l'equivalenza anche per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, preparati con ingredienti importati da paesi riconosciuti equivalenti dal Giappone. E dunque non solo per quelli coltivati in Giappone.
L'esame di tali informazioni e i contatti avuti con le autorità giapponesi hanno portato a concludere che le norme giapponesi che disciplinano la produzione e i controlli dei prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, preparati con ingredienti importati, sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento europeo. Di conseguenza, il riconoscimento dell'equivalenza per il Giappone deve applicarsi anche a tali prodotti.
L'autorità competente indiana, invece ha comunicato alla Commissione l'esistenza di nuovi orientamenti, riguardanti i prodotti trasformati, che sono in contrasto con le condizioni alle quali è stata riconosciuta l'equivalenza delle norme per paese. Ecco che vengono modificate le specifiche riguardanti l'India, al fine di eliminare il riferimento ai prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti.
In Europa la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici è disciplinata dal regolamento del 2007. Mentre il regolamento del 2008 riporta l'elenco dei paesi terzi le cui norme di produzione e misure di controllo per la produzione biologica di prodotti agricoli sono riconosciute equivalenti a quelle indicate nel regolamento del 2007. Ed è sempre il regolamento del 2008 che concede un periodo relativamente breve agli organismi e alle autorità di controllo per presentare una domanda di riconoscimento ai fini della conformità.
Certo è che al fine di migliorare la vigilanza dei paesi terzi e delle autorità e organismi di controllo riconosciuti, è opportuno accrescere la cooperazione: secondo l'Ue deve essere possibile lo scambio di esperienze attraverso la partecipazione di osservatori a verifiche in loco.
Alla luce dell'esperienza maturata con l'attuazione del sistema di equivalenza, i prodotti agricoli trasformati e tutti gli ingredienti di tali prodotti, importati da paesi terzi in cui vi sono autorità od organismi di controllo riconosciuti sono stati sottoposti a un sistema di controllo. Ma l'esperienza ha anche dimostrato che possono sorgere difficoltà nell'interpretare le conseguenze delle irregolarità o delle infrazioni concernenti la qualifica di "biologico" di un prodotto. Per evitare ulteriori difficoltà l'Ue ritiene necessario richiamare i doveri delle autorità od organismi di controllo degli Stati membri con riguardo ai prodotti non conformi importati da paesi terzi riconosciuti o da paesi terzi in cui vi sono autorità od organismi di controllo. E ritiene anche opportuno chiarire lo scambio di informazioni sulle irregolarità tra la Commissione, gli Stati membri e l'autorità competente di un paese terzo riconosciuto o un'autorità od organismo di controllo riconosciuto.
Inoltre, al fine di migliorare il controllo dei prodotti biologici importati, gli Stati membri dovranno informare gli altri Stati membri e la Commissione in merito a ciascuna autorizzazione di importazione concessa entro 15 giorni dalla data di rilascio di tale autorizzazione.