[14/02/2013] News

Maggiori controlli sulle importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

Al fine di migliorare il controllo dei prodotti biologici importati, l'Ue ritocca il regolamento sul regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi e prevede verifiche in loco e maggior scambio di informazioni fra i vari organismi.

Inoltre riconosce alcuni prodotti agricoli biologici e alcuni organismi di controllo del Giappone come equivalenti a quelli europei. E ne disconosce altri provenienti dall'India. Per questo modifica e adatta sia l'elenco dei paesi terzi, le cui norme di produzione e misure di controllo per la produzione biologica di prodotti agricoli sono riconosciute equivalenti a quelle indicate nel regolamento europeo sulla produzione biologica; sia l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati anche del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. E lo fa alla luce delle nuove domande e delle informazioni che la Commissione europea ha ricevuto dai paesi terzi a decorrere dall'ultima pubblicazione dell'elenco.

Il Giappone ha presentato alla Commissione una richiesta affinché sia riconosciuta l'equivalenza anche per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, preparati con ingredienti importati da paesi riconosciuti equivalenti dal Giappone. E dunque non solo per quelli coltivati in Giappone.

L'esame di tali informazioni e i contatti avuti con le autorità giapponesi hanno portato a concludere che le norme giapponesi che disciplinano la produzione e i controlli dei prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, preparati con ingredienti importati, sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento europeo. Di conseguenza, il riconoscimento dell'equivalenza per il Giappone deve applicarsi anche a tali prodotti.

L'autorità competente indiana, invece ha comunicato alla Commissione l'esistenza di nuovi orientamenti, riguardanti i prodotti trasformati, che sono in contrasto con le condizioni alle quali è stata riconosciuta l'equivalenza delle norme per paese. Ecco che vengono modificate le specifiche riguardanti l'India, al fine di eliminare il riferimento ai prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti.

In Europa la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici è disciplinata dal regolamento del 2007. Mentre il regolamento del 2008 riporta l'elenco dei paesi terzi le cui norme di produzione e misure di controllo per la produzione biologica di prodotti agricoli sono riconosciute equivalenti a quelle indicate nel regolamento del 2007.  Ed è sempre il regolamento del 2008 che concede un periodo relativamente breve agli organismi e alle autorità di controllo per presentare una domanda di riconoscimento ai fini della conformità.

Certo è che al fine di migliorare la vigilanza dei paesi terzi e delle autorità e organismi di controllo riconosciuti, è opportuno accrescere la cooperazione: secondo l'Ue deve essere possibile lo scambio di esperienze attraverso la partecipazione di osservatori a verifiche in loco.

Alla luce dell'esperienza maturata con l'attuazione del sistema di equivalenza, i prodotti agricoli trasformati e tutti gli ingredienti di tali prodotti, importati da paesi terzi in cui vi sono autorità od organismi di controllo riconosciuti sono stati sottoposti a un sistema di controllo. Ma l'esperienza ha anche dimostrato che possono sorgere difficoltà nell'interpretare le conseguenze delle irregolarità o delle infrazioni concernenti la qualifica di "biologico" di un prodotto. Per evitare ulteriori difficoltà l'Ue ritiene necessario richiamare i doveri delle autorità od organismi di controllo degli Stati membri con riguardo ai prodotti non conformi importati da paesi terzi riconosciuti o da paesi terzi in cui vi sono autorità od organismi di controllo. E ritiene anche opportuno chiarire lo scambio di informazioni sulle irregolarità tra la Commissione, gli Stati membri e l'autorità competente di un paese terzo riconosciuto o un'autorità od organismo di controllo riconosciuto.

Inoltre, al fine di migliorare il controllo dei prodotti biologici importati, gli Stati membri dovranno informare gli altri Stati membri e la Commissione in merito a ciascuna autorizzazione di importazione concessa entro 15 giorni dalla data di rilascio di tale autorizzazione.

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