[11/02/2013] News toscana

Volterra, illegittimo il ricorso del Comune contro la miniera di salamoia. La sentenza del Tar

E' stata resa nota la sentenza del Tar sull'illegittimità del provvedimento del Comune di Volterra, che aveva adottato e misure inibitorie cautelari ed avviato un procedimento d'inibizione definitiva della concessione mineraria per l'estrazione della salamoia. Il ricorso era stato presentato nel 2011 da  Solvay Chimica Italia contro il Comune di Volterra e la Regione Toscana, la Provincia di Pisa e Atisale s.p.a., non costituiti in giudizio, e chiedeva l'annullamento della determinazione del Comune di Volterra del 15 ottobre 2011 "Società Solvay Chimica Italia spa. concessione mineraria denominata Volterra per l'estrazione della salamoia. Inizio dei lavori in località San Giovanni. adozione di misure inibitorie cautelari e avvio del procedimento di eventuale inibizione definitiva", e poi le successive misure per l'avvio del procedimento di eventuale inibizione definitiva, per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla compatibilità ambientale.

La sentenza del Tar toscano ricorda che «Per effetto di un contratto di collaborazione industriale stipulato con l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in data 24 aprile 1996, la società ricorrente esercita l'attività di estrazione di sale, con il metodo della salamoia, nel territorio del Comune di Volterra; in particolare, l'attività estrattiva investe tre giacimenti mineraria denominati "Saline di Volterra", "Poppiano" e Cecina". Con determinazione 15 ottobre 2011 n. 720, il Dirigente supplente del Settore II-Tecnico, Istruzione e Sociale del Comune di Volterra disponeva, in via cautelare, la sospensione dei "lavori di disboscamento...prodromici e strumentali alla attivazione» di un nuovo settore della concessione mineraria "Saline di Volterra" intrapresi dalla ricorrente ed apriva un procedimento di verifica della legittimità dell'attività di trasformazione del territorio svolta dalla Solvay Chimica Italiana s.p.a".

Con la successiva deliberazione 29 novembre 2011 n. 848, sempre il Dirigente supplente del Settore II-Tecnico, Istruzione e Sociale del Comune di Volterra inibiva definitivamente  "Il disboscamento e la trasformazione delle aree oggetto della concessione mineraria "Volterra" e la coltivazione di essa"; a base del provvedimento era posta la seguente motivazione: "evidenziato: -lo stato di grave carenza idrica di Volterra; il contrasto urbanistico dell'attività di coltivazione mineraria e, ancor prima, del massiccio disboscamento in corso con le previsioni del regolamento urbanistico e, con effetti di maggior rilevanza ambientale e territoriale, con le prescrizioni del Piano strutturale, che ha inserito la località oggetto di concessione mineraria tra le invarianti strutturali, con ogni conseguente obbligo di conservazione; -la necessità, per il caso del mancato rispetto delle prescrizioni relative alla VIA, di dare corso a un nuovo procedimento di compatibilità ambientale che attesti la eventuale rinunciabilità".

La successiva deliberazione 5 dicembre 2011 n. 878 del Dirigente supplente del Settore II-Tecnico, Istruzione e Sociale del Comune di Volterra disponeva poi la riduzione degli effetti della precedente deliberazione 29 novembre 2011 n. 848, "esclusivamente all'attività intrapresa in località San Giovanni, a Saline di Volterra", escludendone l'attività svolta in località S. Chiara "intrapresa in anni risalenti e comunque anteriori alla VIA regionale del 2004, le cui prescrizioni non possono avere una validità retroattiva e perciò interferire con le attività di coltivazione già in corso al momento della sua pronuncia".

La Solvay ribatteva pesantemente contro gli atti del Comune elencando incompetenza assoluta, violazione di diversi articoli della  Costituzione, incompetenza del dirigente che ha emanato gli atti impugnati, eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, disparità manifesta di trattamento, inoltre chiedeva il risarcimento dei danni, quantificati in una  relazione depositata il 5 marzo 2012.

L'Amministrazione comunale di Volterra si costituiva in giudizio e faceva le sue controdeduzioni. All'udienza del 6 novembre 2012 la Solvay presentava una documentazione per «Dimostrare la sussistenza della concessione mineraria perpetua denominata "Saline di Volterra"».

Secondo il Tar «Il primo motivo di ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. In punto di fatto, appare sostanzialmente indubbio come le aree interessate dai provvedimenti inibitori impugnati ricadano all'interno della concessione mineraria perpetua denominata "Saline di Volterra", originariamente intestata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato ed oggi gestita dalla ricorrente, in virtù del contratto di collaborazione industriale stipulato in data 24 aprile 1996». Una circostanza non contestata dal Comune e da una certificazione del 1995 della Salina di Stato di Volterra che conferma la sussistenza di una concessione mineraria perpetua denominata "Saline di Volterra", «Rilasciata in perpetuo con r.d. 29 luglio 1927 n. 1443».

Il Tar ricorda che l'articolo  56 del regio decreto  1443 del 1927 «Ha mantenuto in perpetuo le concessioni precedenti all'entrata in vigore del regio decreto "date senza limite di tempo (...) Del resto, l'attribuzione in via esclusiva all'autorità mineraria della competenza all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività estrattiva costituisce una caratteristica del nostro diritto minerario che, all'epoca dell'emanazione del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, appariva fortemente giustificata dall'importanza del settore, ai fini della produzione nazionale e che oggi trova una più moderna giustificazione nel particolare intreccio di tutele (urbanistica, ambientale, paesaggistica; ecc.) che caratterizza la materia e che trovano un sostanziale contemperamento nell'attribuzione ad un solo organo del potere di adottare un provvedimento di sospensione che, del tutto inevitabilmente, non può non esplicare effetti su diversi interessi pubblici caratterizzati da una notevole differenziazione (interesso economico; ambientale; ecc.). Alla luce della citata previsione normativa dell'art. 26, 1° comma del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, trova pertanto agevole giustificazione la poca giurisprudenza che, con riferimento al settore delle cave, ha attribuito alla Regione e non al Comune il potere di sospendere l'attività di estrazione mineraria (T.A.R. Abruzzo 19 febbraio 1983 n. 103), anche a tutela di interessi non prettamente attinenti all'attività mineraria, come quello paesaggistico (T.A.R. Lazio, Latina 17 febbraio 1987 n. 111)».

Per quanto riguarda la mancanza di una V.I.A. per giustificare l'attività estrattiva sotto il profilo ambientale; si tratta «Della mancanza di un presupposto dell'attività estrattiva che potrebbe, al massimo, essere fatta valere dall'organo titolare del potere di sospensione ex art. 26, 1° comma del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, senza che la detta mancanza possa giustificare un potere autonomo di sospensione dell'attività da parte dell'Autorità comunale». Invece  il presunto carattere urbanistico e non minerario delle violazioni contestate alla Solvay «A prescindere dal fatto che i provvedimenti inibitori appaiono destinati a vietare la stessa "coltivazione" del giacimento minerario e non solo le attività prodromiche ad astratta rilevanza urbanistico-paesaggistica ("disboscamento e trasformazione delle aree oggetto della concessione mineraria"), appare, a questo proposito, sufficiente il riferimento alla giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Consiglio Stato, ad plen. 12 ottobre 1991 n. 8) e del Giudice amministrativo che ha rilevato come "la disciplina delle attività estrattive risult(i) sottratta alla potestà attribuita al Comune nel settore urbanistico", (Consiglio di Stato sez. VI, 4 aprile 2011 n. 2083)».

Quindi il Tar ha accolto l'impugnazione della Solvay Chimica Italia  e disposto l'annullamento degli atti impugnati. Ha invece respinto l'azione risarcitoria «Dopo le generiche allegazioni in materia di danni contenute nella relazione depositata in data 5 marzo 2012, parte ricorrente non ha, infatti, corredato l'azione risarcitoria con la prova in termini effettivi del danno subito (sotto i due profili del danno emergente e del lucro cessante), per effetto della sospensione dell'attività estrattiva seguita ai provvedimenti inibitori adottati dall'Amministrazione comunale di Volterra. La reciproca soccombenza giustifica poi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti».

Torna all'archivio