[07/02/2013] News

Il sindaco non puņ ordinare al gestore la continuazione della fornitura idrica per gli utenti morosi

Il sindaco non può ordinare al gestore del servizio idrico integrato di non interrompere la fornitura idrica nei confronti di utenti morosi. Perché, oltre che per l'estraneità del Comune al rapporto contrattuale gestore-utente, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco in caso di effettivo pericolo di danno grave e imminente per l'incolumità pubblica.

Lo afferma il Tribunale amministrativo della Sicilia (Tar) - con sentenza 1 febbraio 2013, n. 290 - in relazione alla questione fra il comune di Gela e il gestore del servizio idrico integrato. Con ordinanza contingibile e urgente il sindaco di Gela ha ordinato al gestore del servizio idrico integrato di sospendere con effetto immediato i tagli delle utenze morose, indicate negli elenchi trasmessi allo stesso Comune, «fino a quando quest'ultimo non provvederà alla verifica delle condizioni di indigenza e di presenza di disabili nell'ambito dei rispettivi nuclei familiari».

Però lo scopo che ha mosso l'esercizio dei poteri d'urgenza è preordinato non già a prevenire situazioni igienico-sanitarie o di ordine pubblico, ma sembra quello di impedire al gestore di azionare i rimedi di legge tesi a interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola col pagamento della tariffa.

Né la circostanza che il gestore del servizio idrico avesse inviato al Servizio sociale del Comune l'elenco di tali soggetti potenzialmente indigenti o interessati da altre problematiche sociali fa sì che l'operato del sindaco superi il vaglio giurisdizionale: è del tutto evidente che lo strumento amministrativo da utilizzarsi non sarebbe stato comunque quello dell'ordinanza contingibile e urgente.

I presupposti imprescindibili per l'esercizio del potere sindacale di adottare tali tipi di ordinanze sono la contingibilità e l'urgenza, ossia la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, da esternare con congrua motivazione. Un pericolo caratterizzato dall'eccezionalità, "tale da rendere indispensabile interventi immediati e indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato".

Peraltro, nessun dubbio può in tal senso sorgere circa il quadro normativo che disciplina l'esercizio dei poteri di urgenza da parte dei Sindaci dei comuni della Regione Siciliana (il cui Statuto attribuisce legislazione esclusiva in materia di enti locali ). Perché anche in ambito regionale i poteri d'urgenza sono regolati direttamente dal disposto statale (Dlgs n. 267 del 2000) da applicarsi trattandosi di disposizione che disciplina i servizi statali rispetto ai quali siffatta potestà legislativa risulta essere recessiva.

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