[04/02/2013] News

Lo scoiattolo europeo ha un alleato contro gli invasori esotici

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto che sancisce lo stop al commercio e detenzione degli scoiattoli esotici. Secondo antonino Morabito, responsabile fauna di Legambiente, si tratta di «Un importante passo avanti. «E' un'importante e positiva novità. Per la prima volta ecco un testo che affronta la questione del commercio degli animali e non soltanto il contenimento sul territorio degli scoiattoli alloctoni. Le misure di controllo, infatti, hanno ben poco senso finché è consentito allevare e commercializzare le specie incriminate. Di fatto, questo testo tutela sia lo scoiattolo rosso che le altre specie, di cui impedisce anche l'allevamento in cattività. Un ottimo inizio per il 2013 per la tutela degli animali».

Il decreto infatti difende lo scoiattolo comune europeo (Sciurus vulgaris) in forte rarefazione un po' in tutto il continente, Italia compresa, a causa dell'introduzione di specie alloctone invasive di scoiattoli.  Le disposizioni contenute dal decreto che porta la firma dei ministri Clini (ambiente), Catania (Politiche agricole e forestali) e Passera (sviluppo economico) riguarda le disposizioni per il controllo della detenzione e del commercio delle specie alloctone scoiattolo di Pallas  (Callosciurus erythraeus), scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) e scoiattolo volpe (Sciurus niger). 

Il decreto cita la direttiva Habita, ed in particolare l'art. 22 par. B), che dispone che gli Stati membri «Controllino che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale ne' alla fauna e alla flora selvatiche locali e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione»; l'articolo 8 della Convention on biological diversity, che esorta gli Stati parte a prevenire l'introduzione di specie alloctone od a eradicare quelle che minacciano ecosistemi, gli habitat o le specie; l'articolo 11 della Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente in Europa, con il quale gli Stati contraenti si impegnano a controllare strettamente l'introduzione di specie non native; il regolamento (CE) n. 338/97 sulla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche attraverso il controllo del loro commercio «Eed in particolare l'allegato B comprendente, tra le altre, le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale della comunità  costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della comunità».  

Il 23 febbraio 2012 il gruppo di revisione scientifica del regolamento (CE) n. 338/97 dell'Unione europea aveva già espresso parere negativo all'importazione nell'Ue di esemplari di Sciurus carolinensis, Callosciurus erythraeus e Sciurus niger  e il Comitato permanente della convenzione di Berna aveva sottolineato più volte la necessità di eradicare le specie non native per consentire la conservazione dello scoiattolo comune in Italia; inoltre la strategia europea sulle specie alloctone invasive prevede il  controllo della specie puiù invadente e pericolosa, lo scoiattolo e di altri scoiattoli alloctoni in Europa; n. 123/2007,

Dal punto di vista strettamente commerciale, l'articolo 36 del  Trattato di Lisbona giustifica eventuali restrizioni alle importazioni alle esportazioni ed al transito delle merci per, tra l'altro, motivi di «tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali», mentre l'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (Gatt) del 1947, prevede la possibilità di adottare o attuare misure «Necessarie alla tutela della salute o della vita delle persone, degli animali o alla preservazione dei vegetali»; 

I tre ministri quindi sottolineano che «Considerato che gli scoiattoli della famiglia Sciuridae sono considerati tra le specie alloctone invasive più' pericolose, causa dell'estinzione dello scoiattolo comune (Sciurus vulgaris) autoctono, per esclusione competitiva, nonché causa di danni alla vegetazione boschiva; 

Considerato che gli scoiattoli alloctoni risultano presenti in Italia con più  nuclei distinti e che tale accertata presenza nel nostro paese comporta un grave rischio di diffusione ed espansione della specie in buona parte dell'Europa continentale;  Viste le linee guida per il controllo dello scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) in Italia pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, che sottolineano l'urgente responsabilità per l'Italia di programmare efficaci misure di contenimento che vanno dal blocco di nuove immissioni, al controllo numerico, sino all'eradicazione; Considerato che l'evidenza scientifica ha dimostrato il rilevante impatto ecologico delle specie di scoiattoli alloctoni sulla specie nativa e tenuto conto altresì del ruolo prioritario che il commercio può  assumere nella loro diffusione nell'ambiente naturale» e ritengono di dover intervenire per di scongiurare «Ulteriori fenomeni di immissione delle specie in questione nel territorio nazionale, all'adozione delle necessarie misure restrittive».

Il decreto si applica a tutti coloro che detengono esemplari vivi delle specie alloctone, con l'esclusione di   giardini zoologici,  organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, strutture dedite alla cura della fauna selvatica, strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, imprese circensi. 

Sono quindi «Vietati, su tutto il territorio nazionale, il commercio, l'allevamento e la detenzione di esemplari di scoiattoli alloctoni (...) inseriti nell'allegato B del regolamento comunitario (CE) n. 338/97». Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, «I soggetti che a qualunque titolo detengano esemplari di scoiattoli alloctoni dovranno farne denuncia presso i competenti uffici del servizio Cites del Corpo forestale dello Stato», utilizzando un formulario allegato al decreto stesso.  Entro 10 giorni dalla eventuale nascita di nuovi esemplari, o dall'acquisto di esemplari  i detentori dovranno farne denuncia. Inoltre «I detentori di scoiattoli alloctoni sono tenuti ad adottare tutte le azioni preventive al fine di evitare l'introduzione degli esemplari nell'ambiente naturale e la loro riproduzione».

Torna all'archivio