[30/01/2013] News

Animali maltrattati e puzzolenti? Può esserci reato di "getto pericoloso di cose"

Chi tiene animali in condizioni igieniche degradanti non solo può essere condannato per comportamenti colposi di abbandono e incuria degli animali, ma può anche esserlo per aver provocato offesa al benessere dei vicini e grave pregiudizio per il tranquillo svolgimento della loro vita di relazione.

Lo afferma la Corte di Cassazione che - con sentenza di questo mese - conferma la decisione del Tribunale di Udine. Il Tribunale ha dichiarato una cittadina colpevole dei reati di "Getto di cose pericolose" (articolo 674 c.p.) e "Abbandono di animali" (articolo 727, comma 2, c.p), per avere provocato l'emissione nell'ambiente circostante la sua abitazione di odori nauseabondi ed esalazioni moleste per il vicinato, perché deteneva all'interno dell'appartamento circa settanta gatti in pessime condizioni igieniche. Questo ha prodotto sugli animali gravi sofferenze, anche perché scarsamente nutriti. Dunque, il Tribunale l'ha condannata alla pena di 4mila euro di ammenda.

Il reato di "Abbandono di animali" prende in considerazione il concetto ampio di maltrattamento, quindi non punisce solo gli atti di sevizie, torture, crudeltà - caratterizzati da dolo - ma anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali. I gatti, in quanto autonomi esseri viventi, sono capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni dell'uomo, con la conseguenza che la carenza di cibo, la costrizione in ambienti ristretti e sporchi, senza possibilità di deambulare, possono costituire comportamenti di vero maltrattamento.

Il reato di "Getto di cose pericolose", invece, si configura in presenza di molestie olfattive promananti da impianto produttivo anche quando non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori. Il parametro di legalità dell'emissione viene individuato nel "criterio della stretta tollerabilità".

Anche in precedenza la giurisprudenza ha ricondotto l'emissione di odori molesti al reato di getto pericoloso di cose, essendo la percezione di un determinato odore il risultato della liberazione di prodotti volatili, come tali percepibili anche all'olfatto e definibili, secondo il linguaggio comune, anche come gas. Così come la stessa giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che le esalazioni maleodoranti, provenienti da luoghi in cui sono ricoverati animali in numero rilevante e dagli escrementi prodotti dagli stessi, costituiscono offesa e grave pregiudizio al benessere dei vicini.

Del resto, il reato in questione è un reato di pericolo: è sufficiente per la sua realizzazione l'attitudine dell'emissione a offendere o molestare le persone, là dove per molestia deve intendersi la situazione di disturbo della tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle normali attività degli individui.     

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