[25/01/2013] News

Efficienza energetica negli edifici, procedura di infrazione Ue contro l'Italia: adottare le misure nazionali

«Assicurare che, entro il 2021, tutti i nuovi edifici rientrino nella categoria dei cosiddetti "edifici a energia quasi zero"»

Oggi la Commissione europea ha inviato pareri motivati ad Italia, Bulgaria, Grecia e Portogallo chiedendo al nostro governo ed a quello degli altri 3 Paesi (tutti ancora più in crisi economica di noi) di notificarle «Le loro misure di attuazione in relazione al disposto della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia».

La  Commissione ricorda ai 4 Paesi che «La direttiva 2010/31/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 9 luglio 2012. A norma di questa direttiva gli Stati membri devono stabilire e applicare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi e quelli esistenti, assicurare la certificazione della prestazione energetica degli edifici e prescrivere l'ispezione regolare dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento». Inoltre la direttiva fa obbligo agli Stati membri «Di assicurare che, entro il 2021, tutti i nuovi edifici rientrino nella categoria dei cosiddetti "edifici a energia quasi zero"».

Il parere motivato inviato a Italia Bulgaria, Grecia e Portogallo avverte che «Se i quattro Stati membri non ottempereranno al loro obbligo legale entro due mesi la Commissione può decidere di deferirli alla Corte di Giustizia».

L'Articolo 9 della direttiva - Edifici a energia quasi zero - recita:

1. Gli Stati membri provvedono affinché: a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; e b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.

Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tali piani nazionali possono includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia.

2. Gli Stati membri procedono inoltre, sulla scorta dell'esempio del settore pubblico, alla definizione di politiche e all'adozione di misure, quali la fissazione di obiettivi, finalizzate a incentivare la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero e ne informano la Commissione nei piani nazionali di cui al paragrafo 1.

3. I piani nazionali comprendono, tra l'altro, i seguenti elementi: a) l'applicazione dettagliata nella pratica, da parte degli Stati membri, della definizione di edifici a energia quasi zero, tenuto conto delle rispettive condizioni nazionali, regionali o locali e con un indicatore numerico del consumo di energia primaria espresso in kWh/m2 anno. I fattori di energia primaria usati per la determinazione del consumo di energia primaria possono basarsi sui valori medi nazionali o regionali annuali e tener conto delle pertinenti norme europee; b) obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in preparazione dell'attuazione del paragrafo 1;

c) informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate in virtù dei paragrafi 1 e 2 per promuovere gli edifici a energia quasi zero, compresi dettagli relativi ai requisiti e alle misure nazionali concernenti l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti ad una ristrutturazione importante stabiliti nell'ambito dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE e degli articoli 6 e 7 della presente direttiva.

4. La Commissione valuta i piani nazionali di cui al paragrafo 1, in particolare l'adeguatezza delle misure previste dagli Stati membri in relazione agli obiettivi della presente direttiva. La Commissione, tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà, può chiedere ulteriori informazioni specifiche in merito ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. In tal caso, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni richieste o propone modifiche entro nove mesi dalla richiesta della Commissione. In seguito alla valutazione, la Commissione può emettere una raccomandazione.

5. Entro il 31 dicembre 2012 e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sui progressi realizzati dagli Stati membri per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Sulla base di tale relazione la Commissione elabora un piano d'azione e, se necessario, propone misure intese ad aumentare il numero di tali edifici e promuove le migliori prassi per quanto concerne la trasformazione efficace in termini di costi di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

6. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in casi specifici e giustificati in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico dell'edificio interessato è negativa. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai principi delle pertinenti discipline legislative.

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