[10/01/2013] News

Scambio quote dei gas a effetto serra, le novità dall'Europa

Arrivano in Italia due nuove delibere, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale di ieri, in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità europea, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto. Una, relativa al monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra degli operatori aerei amministrati dall'Italia e l'altra sulle procedure applicabili per il periodo 2013 - 2020 all'assegnazione di quote gratuite ai nuovi entranti nonché alla modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito in caso di modifica sostanziale della capacità (o cessazione, o parziale cessazione) di attività di un impianto.

La prima deliberazione riguarda l'aggiornamento e la trasmissione del Piano di monitoraggio delle emissioni annue per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013. L'aggiornamento del Piano dovrà essere trasmesso al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto entro il 31 gennaio 2013. Mentre la trasmissione da parte degli operatori aerei individuati quali operatori aerei amministrati dall'Italia, a seguito delle disposizioni adottate dalla Commissione europea, del Piano di monitoraggio dovrà avvenire entro 60 giorni dal momento in cui l'operatore aereo è individuato.

L'aggiornamento o la stesura del Piano di monitoraggio delle emissioni annuali dovrà avvenire secondo il modello predisposto dalla Commissione europea (disponibile in lingua  italiana sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE per l'aviazione). Nella compilazione del modello l'operatore aereo si attiene a quanto  previsto  dalle  Linee  guida predisposte dalla Commissione Europea. Dopodiché sarà il Comitato a esaminare i piani.

La seconda delibera invece stabilisce norme, regole e procedure applicabili, per il periodo 2013 - 2020, al fine di adeguare l'assegnazione  delle quote per  gli impianti nel  caso di cessazione di attività, cessazione parziale di attività, riduzione sostanziale di capacità produttiva; al fine di determinare l'assegnazione di quote a titolo gratuito per  gli impianti nuovi.

E' la direttiva europea del 2003 - recepita in Italia - che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra. Essa prevede che gli Stati membri possano assegnare quote di emissione di CO2 ai singoli impianti, operanti nei settori economici individuati dalla direttiva sulla base di appositi piani nazionali (la cui conformità è valutata dalla Commissione europea). Ciascun gestore nazionale, a seguito dell'assegnazione delle quote, ha l'obbligo di comunicare le emissioni di CO2 effettivamente rilasciate in atmosfera nel corso dell'anno.

Successivamente la direttiva del 2003 è stata ritoccata al fine di migliorare ed estendere il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra della Comunità e per includere la cattura, il trasporto e lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio nel sistema comunitario a partire dal 2013.

Per esempi,o la Comunità europea ha incluso nel sistema di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra anche le attività di trasporto aereo e ha individuato le linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate/chilometro. Del resto l'aviazione ha il suo impatto ambientale e contribuisce all'aumento in atmosfera dei gas a effetto serra. Il trasporto aereo incide sul clima planetario attraverso l'emissione di biossido di carbonio, ossidi di azoto, vapore acqueo, particelle di solfati e particolato carbonioso.

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