[09/01/2013] News

Immissioni olfattive, la legge italiana non prevede valori limite? Ci pensano gli Usa

La legge nazionale non prevede valori limite per le immissioni olfattive, quindi è legittimo fare riferimento alla soglia di tossicità fissata dall'Epa (U.S. Environmental Protection Agency): è quanto sostiene il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Goiulia (Tar) - con sentenza 2 gennaio 2013, n. 2 in riferimento al diniego regionale all'autorizzazione integrata ambientale (Aia) per l'adeguamento alla normative del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti.

A seguito dell'entrata in vigore del c.d. Codice dell'ambiente (Dlgs. 152/2006) la società che esercita un'attività di allevamento di pollame per oltre 40.000 capi ha presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale nel 2007, decisa negativamente nel 2012. Un ritardo, questo, che si spiegherebbe più per la considerazione delle lamentele dei residenti attorno all'allevamento che per oggettive deficienze nella conduzione dell'attività. L'attività, infatti, non è stata messa in dubbio dalle autorità interessate, che invece hanno ritenuto come ostativi al rilascio della richiesta autorizzazione le immissioni di polveri e odori che si verificano, nel corso dell'anno, al termine di ognuno dei quattro o cinque cicli di allevamento.

Nel corso della conferenza dei servizi, l'Arpa ha dunque applicato una normativa degli Stati Uniti d'America (Epa) in tema di ammoniaca, dato che  non esisterebbe sul punto normativa italiana o europea di riferimento, cosa contestata dalla società - fra l'altro coinvolta e condannata in un processo penale (ai sensi dell'articolo 647 c.p.) perché nella "attività di conduzione di allevamento avicolo provocavano, in casi non consentiti dalla legge, emissioni di polveri ed effluenti gassosi, provenienti dai capannoni destinati ad attività d'impresa, atti ad offendere o molestare le persone dimoranti nelle vicinanze dell'impianto...permanenza in atto".

In sede penale - sulla base fondamentalmente della deposizione di un dirigente dell'Arpa -  si è giunti quindi a sancire non solo che le emissioni dell'azienda eccedenti la normale tollerabilità costituiscono reato, ma anche che, in uno Stato come l'Italia, dove non vi sono limiti fissati dalla legge alle emissioni moleste si possa fare riferimento alla soglia fissata dall'Epa per il parametro ammoniaca (cioè quello dei 100 microgrammi/mc per ben 8 settimane, ossia in una percentuale del 22% del tempo).

Questo perché le emissioni "hanno superato i limiti di salubrità dell'aria e hanno travalicato significativamente la soglia di tossicità corrispondente agli standard tecnico-scientifici internazionalmente riconosciuti. In altre parole viene applicato il principio comunitario di precauzione, mirando, al di là dell'assenza di limiti di legge, a tutelare il diritto alla salute.

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