[28/12/2012] News

Modifiche al progetto definitivo di un'opera pubblica? La valutazione ambientale va rifatta

L'opera pubblica approvata con progetto preliminare deve essere nuovamente sottoposta a valutazione ambientale, quando in sede di approvazione del progetto definitivo vi è stata una sensibile variazione rispetto alla valutazione effettuata al momento del progetto preliminare e vi sia stata una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente.

Lo ricorda il Consiglio di Stato - con sentenza 21 dicembre 2012, n. 6667 - in riferimento alla questione, già affrontata dal Tribunale amministrativo della Lombardia, del potenziamento della linea ferroviaria Rho, Arona,tratta Rho-Gallarate.

Con deliberazione del 2010, il Cipe ha approvato il progetto definitivo e finanziario relativo al "Potenziamento Linea Rho - Arona /Tratta Rho - Gallarate/ Primo lotto funzionale Rho - Parabiago". Si tratta di un'opera ferroviaria consistente nel raddoppio dei binari nella tratta Rho - Parabiago. Però, l'approvazione del progetto definitivo dell'opera, si pone in contrasto col progetto preliminare della stessa opera, il quale, prevede invece semplicemente la realizzazione di un terzo binario da affiancare ai due già esistenti.

Nei fatti, è avvenuto che la competente Commissione ministeriale si è nuovamente espressa nel 2009 sul progetto definitivo, pronunciandosi sulla coerenza con il progetto preliminare. Ha sostenuto la compatibilità dal punto di vista ambientale, facendo riferimento a "modifiche non sostanziali", agli "interventi di mitigazione ambientale", alle specifiche prescrizioni "migliorative" dal punto di vista ambientale.

E' fisiologico assistere a una certa difformità e anche a un certo sviluppo tra preliminare e definitivo, anche ai fini ambientali, ma in questo caso si è assistito a un'evoluzione progettuale. Un'evoluzione progettuale che merita quantomeno una riflessione e una idonea motivazione in sede di approvazione del progetto definitivo, visto che si abbraccia una soluzione esclusa nella fase precedente e senza alcuna spiegazione specifica al riguardo.

La non conformità del progetto definitivo al progetto preliminare (a maggior ragione trattandosi di infrastruttura strategica - per la quale il progetto preliminare assume una valenza decisiva sotto molteplici aspetti-) determina ex se l'illegittimità dell'approvazione del progetto definitivo difforme, quantomeno sotto il profilo di deficit motivazionale. Perché "la competente Commissione, che si è pronunciata nel senso della coerenza e compatibilità della nuova soluzione, avrebbe dovuto però farsi ulteriormente carico delle ragioni superiori per le quali, anche a causa dell'adeguamento alle esigenze di mobilità regionali, si riteneva di superare le preclusioni poste in sede di progetto preliminare".

Secondo la giurisprudenza è principio acquisito quello per cui la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale è necessario quando le varianti progettuali determinino la costruzione di un intervento significativamente diverso da quello già esaminato. Se è prevista un'autorizzazione alla realizzazione di un intervento in più fasi, è necessaria una seconda valutazione di impatto ambientale (Via) se nel corso della seconda fase (e quindi per esempio in sede di definitivo o di variante) il progetto può avere mostrato un nuovo impatto ambientale importante, in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione

La Via, che riguarda gli aspetti che risultano in grado di incidere sui fattori di rischio, se effettuata nella fase preliminare non preclude in linea di principio che - in sede di progettazione definitiva - siano approvate le modifiche che risultino conformi agli interessi pubblici e al concreto stato dei luoghi. In generale, però, in tal caso, è necessario che in sede di approvazione del progetto definitivo l'autorità amministrativa manifesti la consapevolezza del susseguirsi dei provvedimenti e delle circostanze e li ritenga compatibili con le risultanze della valutazione di impatto ambientale.

 

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