[28/12/2012] News

La commissione Ambiente del Senato approva la proposta di riforma dei consigli degli Enti parco nazionali

La commissione Ambiente al Senato, presieduta dal Sen. D'Ali, ha fatto agli Enti parco nazionali un bel regalo di Natale; ha esaminato e approvato l'atto del Governo n. 527 che modifica la composizione dei Consigli direttivi da dove sono eliminati i  rappresentanti del mondo scientifico e  dei Ministeri, ovvero dello Stato.

L'obiettivo dichiarato sarebbe quello di  "riordinare" i parchi nazionali, dettando norme che semplificano le nomine. Nella relazione illustrativa si esordisce, infatti, facendo riferimento all'art. 26 comma 1, secondo periodo del DL112/2008 (la norma cosiddetta "taglia enti"),  ove è prevista l'emanazione di regolamenti in delegificazione, volti al riordino degli enti pubblici non economici, stabilendo altresì che gli enti non riordinati nei termini siano  soppressi. Prosegue il relatore dicendo che nel dubbio se tale norma si applichi agli Enti parco, si ritiene opportuno non sottrarli in via prudenziale all'operazione di riordino.

Ma come nel dubbio? Il relatore non pare sapere che vi fu un'apposita norma contenente un'interpretazione autentica nel DL 194/2009 ("Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"), inserita in sede di conversione con L. 25/2010, art. 10 bis, ove veniva spiegato che tale effetto soppressivo dell'art. 26 era relativo ai soli enti non espressamente esclusi dal primo comma (come ad esempio proprio gli enti parco nazionali). In ogni caso, il regolamento di riordino sarebbe un tantino tardivo, dato che il termine previsto era il 31.10.2009. Tanto ciò è vero che al tempo del Ministro Prestigiacomo era anche stata preparata una bozza di riordino, di cui non si sentì più parlare proprio dopo l'emanazione della norma interpretativa della L. 25/2010.

Il distratto legislatore di oggi ha così previsto che il comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 venga sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a 6 per i parchi il cui territorio comprende sino a 10 comuni, pari a 8 per i parchi il cui territorio comprende un numero di comuni compreso tra 11 e 20 e pari a 10 per i parchi il cui territorio comprende più di 20 comuni. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità: 

a) metà su designazione della Comunità del parco, con voto limitato, di cui almeno uno designato dalla Regione nel cui territorio si trova il parco; 

b) metà su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni nazionali degli agricoltori, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale.»"; 

(Quindi, un Parco nazionale come quello dell'Arcipelago Toscano o quello delle Foreste Casentinesi avrebbero, con 11 Comuni ciascuno, 8 Consiglieri - non più 12 - con 3 ambientalisti e un agricoltore e 3 sindaci e un rappresentante della Regione; quello dell'Appennino Tosco Emiliano, con 15 Comuni, avrebbe 10 Consiglieri: 5 delle associazioni ambientaliste e degli agricoltori e 5 della Comunità del Parco, ndr)

Di fatto l'applicazione di questa norma  comporterebbe che ben il 75% dei componenti dei Consigli direttivi sarebbero legati ad interessi locali  e particolari. Nella migliore delle ipotesi resterebbe un 25% (comunque non sicuro per come è formulata la norma) di componenti designati dalle associazioni "cosiddette" ambientaliste (si veda l'elenco pubblicato qui). Peraltro, non si interviene invece su uno degli aspetti negativi che riguardano i Consigli direttivi, ovvero che dovrebbero effettivamente essere  scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura , la cui applicazione non ha garantito finora, in molti casi, designazioni veramente conformi alla norma. 

Ora è chiaro che non si è fatta alcuna indagine sui casi di ritardi nelle nomine dei Consigli direttivi, perchè altrimenti si sarebbe agevolmente visto come in molti casi sono proprio i componenti che dovrebbero essere designati dalla Comunità del parco ad essere nominati per ultimi, e quindi non si vede come questa riforma possa essere una semplificazione.

Ma pur tralasciando tale aspetto, per così dire organizzativo, neanche il merito della scelta legislativa ci convince.

E' evidente, infatti, che non è solo una questione numerica ma soprattutto di scelta di certe componenti nel Consiglio in cui vi erano, originariamente,  rappresentati  interessi molteplici. Le  rappresentanze locali, che comunque erano già consistenti, diventano ora preponderanti. 

Sembrerebbe insomma potersi configurare il caso in cui di "statale" resti solo la nomina del Presidente.  E' chiaro che ciò snaturerebbe totalmente la filosofia della legge 394 nella sua originaria versione, in cui veniva mirabilmente trovato un equilibrio tra la valenza nazionale dell'Ente - e degli interessi di cui è portatore - e quella locale, inserendo un numero adeguato di rappresenti nell'ambito del Consiglio direttivo e prevedendo un apposito organo, la Comunità del parco, attraverso il quale si voleva realizzare il delicato equilibrio istituzionale che consente la partecipazione delle comunità locali, la partecipazione e la collaborazione delle regioni in modo compatibile con il carattere nazionale degli Enti parco. E si rammenti che la  caratterizzazione come "nazionali" deriva dal fatto che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi è costituzionalmente riservata allo Stato, a mente della lettera s) dell'articolo 117 della Costituzione. 

Ma in questo rush finale di legislatura sono stati anche inseriti qua e là altri "brandelli" di disposizioni sugli Enti parco: una si ritrova nel maxiemendamento alla legge di stabilità e prevede che al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli enti parco nazionali di cui alla legge 394/1991, le scadenze dei mandati del Presidente e del Consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31.12.2013 (e ci si chiede cosa accadrà, invece, a quei Parchi che sono senza Presidente da giugno e i cui Consigli stanno per scadere nei prossimi giorni di questo fine 2012!); l'altra, sempre sulla legge di stabilità,  restituisce ai Presidenti l'indennità che era stata soppressa con la manovra d'estate del 2010 (DL 78/2010). Quella stessa legge che, tra l'altro, aveva ridotto già nel 2010 il numero di Consiglieri, ma di cui nessuno pare essersi preoccupato, né nel merito né nell'applicazione.

Nel pomeriggio del 21 dicembre 2012, inoltre, sempre la stessa Commissione Ambiente ha approvato in sede deliberante il ddl 1820 ("Nuove disposizioni in materia di aree protette"). 

Ora, su questo ddl molto si potrebbe dire (e in più occasioni ci siamo già espressi), ma colpisce, in questo momento, il disordine e la frammentarietà con cui si affrontano le questioni che attengono i parchi. Questa versione del ddl, infatti, reca una proposta di composizione del Consiglio direttivo ancora diversa rispetto a tutte le altre e rispetto a quella dell'atto n. 527 che abbiamo illustrato. Si prevede che l'organo direttivo sia formato da un numero di componenti  pari a 8 per i parchi il cui territorio comprende sino a 20 comuni e a 10 per i parchi il cui territorio comprende più di 20 comuni. Ritornano, inoltre, i rappresentanti del mondo scientifico, uno è invece dell'ISPRA, ma resta un rappresentate del mondo agricolo.

Si aggiunga che lo stesso giorno, 21 dicembre, la Commissione Ambiente della Camera, ha approvato in sede legislativa il ddl 4240 - B ("Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale"),  che all'art. 19 prevede norme di modifica della legge 394/1991, tra le quali le nomine dei direttori e la composizione e nomina dei Consiglieri. La versione benché contestuale,  è differente dalle altre due sopra menzionate, ovvero il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e  6 componenti di cui 3 designati dalla Comunità del parco e 3 esperti di cui uno Ministero Ambiente, uno  dell'ISPRA e uno delle associazioni ambientaliste.

Non aggiungiamo altro! 

Con queste premesse cosa potremmo aspettarci per il futuro? Per quanto riguarda il passato duole constatare come l'approccio alle tematiche dei Parchi sia stato approssimativo, ed è evidente come tale elemento essenziale della vita del Paese sia stato così poco considerato, o peggio, considerato con superficialità allarmante e contaminato da interessi particolaristici.

Ma con fiducia ci rivolgiamo a tutti coloro che, come noi, credono nel valore delle aree protette, augurandoci che il nuovo anno inizi sotto una buona stella. A loro vanno i nostri auguri di buone feste e di un migliore e sempre combattivo 2013.

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