[19/12/2012] News

Il legno trattato con arsenico è sempre un rifiuto pericoloso?

Nelle zone selvagge dell'estremo nord dell'Europa (in particolare, in Finlandia) sono stati utilizzati dei pali del telefono non più in uso per riparare un sentiero del Raittijärvi, che in parte conduce attraverso l'area del "Käsivarren erämaa" che rientra nella rete Natura 2000.

I pali erano stati originariamente trattati con un preservante per il legno contenente arsenico. Questi pali, che, a seguito della loro rimozione, sono divenuti verosimilmente dei rifiuti, hanno perso tale eventuale qualifica con l'utilizzo come riparazione del sentiero?  Secondo l'avvocato generale dell'Ue - chiamato in causa dalla Corte suprema amministrativa della Finlandia - i rifiuti pericolosi cessano di essere tali quando vi è ragione di ritenere che il detentore non se ne disfi, non intenda disfarsene o non sia tenuto a farlo, poiché il loro recupero corrisponde ad un recupero espressamente ammesso da norme armonizzate come quelle previste dal regolamento Reach per sostanze analoghe che non costituiscono rifiuti.

Con tale procedimento per la prima volta vengono interpretate alcune disposizioni, in particolare sotto il profilo del rapporto tra la direttiva sui rifiuti e il regolamento Reach. Il regolamento non si riferisce ai rifiuti, però contiene le uniche norme dell'Unione che concernono esplicitamente il trattamento del legno che è stato impregnato di preservanti contenenti arsenico.

La direttiva sui rifiuti del 2008 contiene, per la prima volta, norme volte a disciplinare espressamente le condizioni in presenza delle quali il rifiuto non deve essere più considerato tale. Ossia quando taluni rifiuti siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici relativamente a determinate condizioni (la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici; esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana).

Ma la direttiva sui rifiuti non disciplina le modalità di impiego dei rifiuti di legno pericolosi. Ecco perché l'avvocato generale si chiede se, in questa sede, le disposizioni del regolamento Reach possano costituire un punto di riferimento.

Sicuramente una ragione importante per supporre che un materiale impregnato continui ad essere rifiuto si rinviene dal fatto che la gestione dei rifiuti deve essere effettuata senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente (nell'articolo 13 della direttiva sui rifiuti). Il recupero di rifiuti pericolosi non può pertanto, nel dubbio, sottrarli all'applicazione della normativa sui rifiuti finché vi sia ragione di temere tali danni o pregiudizi.

Nel caso concreto - come correttamente ritenuto dal giudice del rinvio - l'impiego dei pali del telefono nella costruzione di passerelle di legno, esclude che il loro detentore si disfi o abbia intenzione di disfarsi di esse. Fra l'altro i pali impiegati come basamento per le passerelle di legno hanno funzione portante: senza di essi le passerelle perderebbero stabilità e funzionalità.

Tuttavia, anche nel contesto di tale operazione di recupero completo, la cessazione della qualifica di rifiuto potrebbe essere preclusa dal fatto che il legno continua a essere impregnato di preservante e non ha perduto quindi le caratteristiche che avevano giustificato la sua classificazione come rifiuto pericoloso. Ne potrebbe derivare un obbligo di disfarsi che potrebbe far sì che il legno vada classificato come rifiuto alla luce del divieto di arrecare danno alla salute umana e pregiudizio all'ambiente.

Anche il regolamento Reach mira a garantire un alto livello di tutela per la salute umana e l'ambiente. Il regolamento non si applica ai rifiuti, sarebbe, però, contraddittorio desumere dall'articolo 13 della direttiva sui rifiuti prescrizioni più rigorose per l'utilizzo di rifiuti di cui il detentore non si disfi o non intenda (più) disfarsi rispetto a quelle vigenti per sostanze identiche che non costituiscono rifiuti.

Non si deve, inoltre, necessariamente valutare ogni impiego di sostanze, preparati o articoli, che sarebbe ammesso in base al regolamento Reach, anche come utilizzo consentito di rifiuti, specialmente di rifiuti pericolosi. Il regolamento Reach si riferisce a un numero estremamente ampio di sostanze, preparati o articoli, ma disciplina in modo specifico il loro utilizzo soltanto in pochissimi casi. Questi casi mostrano rischi particolarmente elevati per la salute umana o l'ambiente. Per l'impiego di legno trattato con una soluzione Rca esiste una siffatta disciplina armonizzata a norma del regolamento Reach. Una valutazione del legislatore che deve servire come parametro per definire come possano essere utilizzati rifiuti simili.

 

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