[27/11/2012] News

Ue, trasporto marittimo: riduzione dei valori limite di zolfo per il combustibile

Le emissioni prodotte dal trasporto marittimo dovute all'utilizzo di combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo contribuiscono all'inquinamento atmosferico sotto forma di anidride solforosa e particolato e contribuiscono alla formazione di depositi acidi. Per evitare che le emissioni prodotte dai trasporti marittimi superino presto le emissioni prodotte da tutte le fonti terrestri, l'Ue prevede una serie di  misure per limitarle allineandosi alle nuove norme sullo zolfo stabilite a livello internazionale. E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi la direttiva (2012/33) che modifica quella relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (1999/32). Una nuova direttiva che, in particolare, prevede la riduzione dei valori limite di zolfo per il combustibile per uso marittimo nelle zone di controllo delle emissioni di SOx (Seca), conformemente ai lavori dell'Organizzazione marittima internazionale (Imo).

Nel 2008 l'Imo ha adottato una risoluzione di modifica dell'allegato VI del protocollo della convenzione Marpol. L'allegato - entrato in vigore il primo luglio 2010 - introduce, tra l'altro, limiti al contenuto di zolfo più severi per il combustibile per uso marittino nelle Seca (1,00% dal primo luglio 2010 e 0,10% dal primo gennaio 2015) nonché nelle aree marittime al di fuori delle Seca (3,50% dal primo gennaio 2012 e, in linea di principio, 0,50% dal primo gennaio 2020).

Dunque, per assicurare un livello qualitativo minimo del combustibile utilizzato dalle navi ai fini della conformità alle norme in materia sia di combustibile sia di tecnologie, non è consentito l'uso nell'Unione di combustibile per uso marittimo il cui tenore di zolfo supera la norma generale del 3,50% in massa, ad eccezione dei combustibili destinati all'approvvigionamento delle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni con sistemi a circuito chiuso. E al fine di migliorare la qualità dell'aria nelle aree portuali e costiere, le navi passeggeri sono tenute a utilizzare combustibile per uso marittimo con un tenore massimo di zolfo dell'1,50 % fino a quando norme più severe sul tenore di zolfo si applicheranno a tutte le navi nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento degli Stati membri.

Conformemente alla convenzione Marpol, gli Stati membri sono tenuti a garantire la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi al disposto comunitario. E come soluzione alternativa per ridurre le emissioni, gli Stati membri sono tenuti a incoraggiano l'utilizzo di energia elettrica prodotta a terra da parte delle navi ormeggiate in porto.

Per agevolare la transizione verso nuove tecnologie dei motori atte potenzialmente a ridurre ulteriormente, in modo significativo, le emissioni nel settore marittimo, è opportuno che la Commissione esamini ulteriori possibilità per consentire, incoraggiare e facilitare l'accesso ai metodi di riduzione delle emissioni. Tali metodi possono comportare riduzioni delle emissioni almeno equivalenti, o addirittura superiori, a quelle ottenute utilizzando combustibili a basso tenore di zolfo, purché non abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, come gli ecosistemi marini, e siano sviluppati in conformità di meccanismi appropriati di approvazione e controllo. Vi sono  metodi alternativi già noti, come l'uso di sistemi di depurazione dei gas di scarico a bordo, il mix di combustibile e gas naturale liquefatto (Lng) o l'uso di biocarburanti. Ma, è pure importante promuovere la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi metodi di riduzione delle emissioni al fine, tra l'altro, di limitare lo spostamento modale dal trasporto marittimo a quello terrestre.

I metodi alternativi di riduzione delle emissioni, come alcuni tipi di torri di lavaggio, potrebbero generare rifiuti che dovrebbero essere trattati correttamente e non essere scaricati in mare. In attesa della revisione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, gli Stati membri devono assicurare la disponibilità di impianti portuali di raccolta adeguati per rispondere alle esigenze delle navi che usano sistemi di depurazione dei gas di scarico. Nel quadro della revisione della direttiva del 2000, la Commissione deve valutare l'applicazione ai rifiuti provenienti dai sistemi di depurazione dei gas di scarico del principio secondo cui non si applicano tariffe speciali oltre alle tariffe portuali per i rifiuti prodotti dalle navi previste da tale direttiva.

Comunque, l'esperienza derivata dall'attuazione della direttiva del 1999 ha dimostrato che vi è la necessità di un regime di monitoraggio e applicazione più severo per garantire la corretta attuazione della direttiva. A tal fine è necessario che gli Stati membri assicurino un campionamento sufficientemente frequente e accurato del combustibile per uso marittimo immesso sul mercato o utilizzato dalle navi, nonché una verifica periodica dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile. È inoltre necessario che gli Stati membri stabiliscano un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di non ottemperanza alle disposizioni. Al fine di garantire una maggiore trasparenza delle informazioni, è inoltre opportuno che il registro dei fornitori locali di combustibile per uso marittimo sia messo a disposizione del pubblico. 

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