[16/11/2012] News

Pianificazione urbanistica e pianificazione acustica: due sfere distinte

La classificazione acustica del territorio deve coordinarsi e non sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica. Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Lombardia - con sentenza 9 novembre 2012, n. 2734 - in riferimento alla zonizzazione acustica del Comune di Merate e in particolare all'assegnazione della classe V anziché della classe VI nell'area in cui è ubicata l'industria della società ricorrente.

La tesi sostenuta dalla società parte dall'assunto secondo cui la normativa di riferimento (legge n. 447/95) impone come criterio da rispettare nella zonizzazione acustica le destinazioni d'uso preesistenti sul territorio. Aggiunge anche che la normativa ammette salti di classe tra zone confinanti con differenza nei limiti massimi sino a 10dB (come da area IV a area VI).

Inoltre, la società sostiene che la scelta del Comune è motiva in maniera contraddittoria, facendo riferimento alla necessità di tutela del territorio confinante posto in classe IV, ma avente caratteristiche di zona mista di classe III. E tale scelta non risulta fondata su un'adeguata istruttoria, giacché escluderebbe l'esistenza di un pregiudizio all'attività esercitata e allo sviluppo dell'azienda. E non considera il fatto che qui si svolge un'attività a ciclo continuo che risulta penalizzata dalle immissioni sonore notturne, dove queste devono attenersi a valori inferiori a quelli stabiliti per la classe VI.

La legge del 1995 (la numero 447) è la legge che ha fatto del "bene salute" l'oggetto principale della sua tutela e che disciplina in materia organica la questione del rumore. E' la legge che prevede i valori limite di emissione e immissione in base alle sorgenti sonore e in riferimento alle diverse destinazioni d'uso. Il territorio comunale, infatti, dovrebbe essere diviso in zone acustiche (competenza del Comune) in corrispondenza delle quali sono previsti limiti di rumorosità diversi. Si parla di una pianificazione acustica.

La stessa normativa - interpretata secondo criteri letterali e teleologici - assume la preesistente zonizzazione urbanistica come uno dei parametri attraverso cui determinare la zonizzazione acustica del territorio, ma non come parametro unico ed esclusivo. Infatti, il legislatore prescrive di "tener conto" delle preesistenti destinazioni urbanistiche, ma non impone di trasfondere le stesse tal quali in corrispondenti classi acustiche.

Questione confermata anche della prevalente giurisprudenza, secondo la quale la classificazione acustica si caratterizza per la tendenziale omogeneità con la zonizzazione degli strumenti urbanistici, che costituisce l'imprescindibile punto di partenza per la classificazione del territorio. Ma la corrispondenza non è perfettamente biunivoca, anzi, esiste un naturale scollamento fra le due tipologie di pianificazione. Perché lo strumento urbanistico disciplina l'assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee con criteri quantitativi, mentre la classificazione acustica ha riguardo all'effettiva fruibilità dei luoghi, valendosi di indici qualitativi.

Dunque, la pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale in senso stretto proprio perché non è diretta a orientare lo sviluppo dal punto di vista urbanistico-edilizio. E altresì rivolta a governare l'assetto del territorio sotto il distinto profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la più coerente e opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità. Del resto la legge del 1995 protegge determinati interessi come la tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno.

Il fatto che si tratti di distinte sfere di pianificazione, consente all'amministrazione, di operare le scelte contemperando i contrapposti interessi in gioco, esercitando poteri connotati da ampia discrezionalità tecnico amministrativa. Non è pertanto necessario dare conto in modo specifico delle scelte adottate in ordine alla classificazione delle singole aree, salva la coerenza con i principi legislativi e con le linee generali poste a base della formazione del Piano stesso.

In questa ottica, pertanto, l'esigenza di salvaguardare le attività economiche già insediate sul territorio non può essere d'ostacolo a modifiche più restrittive alla zonizzazione acustica. Essa è, piuttosto un elemento da tenere in adeguata considerazione nella comparazione dei contrapposti interessi.

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