[16/11/2012] News

Qualità dell'aria: Portogallo condannato per non aver rispettato i limiti per le PM10

La Repubblica portoghese è stata condannata dalla Corte di Giustizia europea per aver superato i valori limite fissati dall'Ue per quanto riguarda le concentrazioni giornaliere di PM10 nell'aria ambiente. E' venuta meno, dunque, agli obblighi a essa incombenti in forza della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (2008/50).

Nell'analizzare le relazioni annuali relative al rispetto dei valori limite applicabili alla concentrazione di PM10, presentate dalla Repubblica portoghese per gli anni 2005, 2006 e 2007, la Commissione ha constatato che in tale periodo detti valori sono stati superati in otto zone e agglomerati (Braga, Vale do Ave, Vale de Sousa, Porto Litoral, Zona de Influência de Estarreja, Área Metropolitana de Lisboa Norte, Área Metropolitana de Lisboa Sul e di Setúbal).  Dunque, la Commissione nel 2009 ha inviato al Portogallo una lettera di diffida nella quale ha affermato, tra l'altro, che le violazioni dei valori limite accertate riflettevano una tendenza a lungo termine all'inosservanza di detti obblighi.

Nella sua risposta lo Stato ha precisato di aver notificato una domanda per ottenere la proroga del termine per il conseguimento dei valori limite indicati considerando soddisfatte le condizioni della proroga per gli agglomerati di Vale do Ave, di Vale de Sousa, di Porto Litoral, d'Área Metropolitana de Lisboa Norte, d'Área Metropolitana de Lisboa Sul e di Setúbal.

Per quanto concerne l'agglomerato di Setúbal, le autorità portoghesi, ricordando di aver già chiarito che il superamento dei valori limite è dovuto a eventi naturali e hanno fornito la descrizione del metodo utilizzato per determinare l'importanza dell'incidenza degli eventi. Del pari, quanto alle zone di Braga e di Zona de Influência de Estarreja, la Repubblica portoghese ha informato la Commissione dell'elaborazione di programmi di miglioramento della qualità dell'aria.

Ma la Commissione ha sollevato obiezioni alla deroga e ha inviato un parere motivato. E nella sua lettera di risposta del 2010, la Repubblica portoghese, invocando una serie di misure in corso di attuazione e sottolineando la propria volontà di proseguire gli sforzi compiuti al fine di raggiungere il pieno rispetto dei valori limite,  ha ammesso il superamento dei valori nelle zone e negli agglomerati di Aveiro/Ílhavo, di Zona de Influência de Estarreja, di Porto Litoral, di Braga e d'Área Metropolitana de Lisboa Norte. Non ritenendo ancora una volta soddisfacente la risposta, la Commissione ha deciso di presentare ricorso alla Corte.

La direttiva 2008 - entrata in vigore l'11 giugno 2008 - è una codificazione di cinque atti legislativi in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (in particolare delle direttive 96/62 e 1999/30). Essa istituisce misure volte a definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; a valutare la qualità dell'aria negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni; a ottenere informazioni sulla qualità dell'aria per contribuire alla lotta contro l'inquinamento e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l'applicazione delle misure nazionali e comunitarie; a garantire che le informazioni sulla qualità siano messe a disposizione del pubblico; a mantenere la qualità dell'aria, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi; a promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico.

In virtù della direttiva gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM10, piombo e monossido di carbonio non superino, nell'insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti dalla stessa (in particolare stabiliti nell'allegato XI; l'allegato non ha modificato i valori limite fissati per i PM10 dall'allegato III della direttiva 1999/30).

Per contro, il legislatore del 2008 ha stabilito norme speciali e condizioni per ottenere la proroga e la deroga all'obbligo di applicazione dei limiti.

Dunque, se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite delle PM10, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro non è soggetto all'obbligo di applicare i valori limite fino all'11 giugno 2011. Però lo Stato deve predisporre un piano per la qualità dell'aria per la zona o per l'agglomerato cui s'intende applicare la proroga e deve dimostrare che sono state adottate tutte le misure del caso a livello nazionale, regionale e locale per rispettare le scadenze. 

La Commissione poi valuta se le condizioni pertinenti sono soddisfatte. In tale valutazione la Commissione tiene conto degli effetti stimati sulla qualità dell'aria ambiente negli Stati membri, attualmente e in futuro, delle misure adottate dagli Stati membri e degli effetti stimati delle attuali misure comunitarie e delle misure comunitarie previste che la Commissione proporrà. Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento di tale notifica, le condizioni per l'applicazione della deroga sono considerate soddisfatte. In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani per la qualità dell'aria oppure di presentarne di nuovi.

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