[13/11/2012] News

Parchi, la Cassazione: no nuove costruzioni e trasformazioni territoriali anche se per fonti rinnovabili

Un'attività imprenditoriale tesa alla produzione di energia elettrica, seppur da fonte rinnovabile nelle "zone di riserva generale orientata" di un parco nazionale non può essere consentita. Perché implica deroghe al generale divieto di nuove costruzioni e trasformazioni territoriali, e non rientra nelle  "utilizzazioni produttive tradizionali".

Lo afferma Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili - con sentenza del 9 novembre 2012, n. 19389 - in relazione all'impianto idroelettrico ad acqua fluente, da prelevare dal torrente Mis, all'interno del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi (specificamente in zona "B1" della "riserva generale orientata") e, in parte all'esterno del Parco medesimo e in zona contigua.

Nel 2009 la regione Veneto, in esito al rilascio dei preventivi pareri, tutti favorevoli (sia dell'Ente Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi sia, con prescrizioni, della competente Autorità di bacino e della Commissione regionale Valutazione di impatto ambientale), ha espresso favorevole Valutazione di impatto ambientale (Via) e ha autorizzato il progetto dell'impianto idroelettrico nel contempo rilasciando autorizzazione paesaggistica.

Contro tale decisione il Wwf Italia e altre associazioni di tutela ambientale hanno proposto ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Il quale Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dei relativi ricorsi e ha respinto, in quanta infondato, il ricorso di Wwf Italia. A tal punto l'associazione ambientalista ha proposto ricorso per cassazione (la Corte ha cassato la sentenza del Tribunale delle acque e ha accolto la domanda introduttiva di Wwf Italia).

La legge quadro sulle aree naturali protette impone (394/1991) inequivocalmete, nei parchi, il divieto di tutte indistintamente le attività e le opere che possano comunque recar pregiudizio alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.

La legge nazionale del 1991 determina, infatti, il catalogo di attività e interventi direttamente inibiti tra cui il divieto di modificazione del regime delle acque. Tali interventi sono vietati perché sono ritenuti - in forza di presunzione assoluta - di per sé idonei a compromettere la salvaguardia del paesaggio. Sono attività e interventi vietati già in astratto e indipendentemente da ogni apprezzamento circa la relativa concreta pericolosità. Non è dunque prospettabile in sede interpretativa un bilanciamento con altri interessi rilevanti: nella legge quadro sulle aree naturali protette è la tutela dell'ambiente ad assumere rilievo preminente su qualsiasi altro interesse anche di primaria importanza.

E' possibile, comunque, introdurre delle deroghe. La legge del 1991 attribuisce il potere di introdurre deroghe ai divieti previsti, in via esclusiva, al regolamento del Parco, cosicché nessuna legittima deroga può desumersi dal corpo delle norme attuative del piano del Parco. (II regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco).

Le disposizioni derogatorie sono suscettibili di stretta interpretazione per il ruolo di eccezione alla regola generale. Di conseguenza, se sussiste una disposizione di un parco nazionale che consente all'interno di un parco modeste derivazioni idriche da riservare a finalità istituzionali, una derivazione idrica funzionale all'esercizio di impresa di produzione idroelettrica non può essere legittimamente autorizzata dall'Ente parco. Ed ancor di più è preclusa la realizzazione di nuove centrali idroelettriche e opere connesse, senza che rilevino le modalità di realizzazione degli interventi e senza che si renda necessario un accertamento del concreto pregiudizio ai beni protetti.

La tutela dei valori naturali e ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo anche le riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono anche ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti.

Ma, vista la finalità della legge del 1991 di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, la compiuta definizione degli interventi consentiti nelle "zone di riserva generale orientata" di un parco nazionale (in quanto implicanti deroghe al generale divieto di nuove costruzioni e trasformazioni territoriali) dev'essere condotta con criterio di stretta interpretazione. Dunque, le "utilizzazioni produttive tradizionali" vanno identificate con le attività "agro-silvo-pastorali". Per questo resta esclusa da tale novero un'attività imprenditoriale tesa alla produzione di energia elettrica, seppur da fonte rinnovabile.

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