[30/10/2012] News

Bosco, bellezza e risorsa: ma che cos'è?

Che cosa si deve intendere per bosco? Secondo il Consiglio di Stato il concetto di bosco è da intendersi a livello eco-sistemico: il bosco non è solo la formazione vegetale ma è l'insieme di elementi biotici, abiotici e paesaggistici che ne connotano il proprio essere peculiare (il concetto è ricordato nella sentenza del 23 ottobre 2012, n. 5410).

La nozione di territorio coperto da bosco nella legislazione paesaggistica, deve essere ricavata non solo in senso naturalistico ma anche normativo, riferendosi a provvedimenti legislativi, nazionali e regionali e ad atti amministrativi generali o particolari. Quindi non è possibile adottare una concezione quantitativa e restrittiva di bosco, dovendosi includere anche le aree limitrofe che servono per la salvaguardia e l'ampliamento.

La materia della tutela delle zone boscate e dell'ecosistema forestale è disciplinato a livello statale dal Dlgs 227 del 2001 e livello regionale dalla vari leggi regionali (nel caso trattato dal Consiglio dalla legge regionale della Lombardia n. 27 del 2004).

Innanzitutto dalla legge nazionale è previsto che agli effetti di ogni normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva siano equiparati: sotto il profilo giuridico essi hanno esattamente lo stesso significato. Però in merito ai contenuti, il legislatore, non opta per una definizione univoca di bosco valida su tutto il territorio nazionale, ma preferisce rinviare alla competenza delle singole Regioni l'esatta individuazione del concetto giuridico di bosco. Anche se ha introdotto alcuni parametri volti a evitare eccessive difformità di disciplina tra una Regione e l'altra.

Ma nelle more dell'emanazione delle norme regionali il legislatore nazionale considera bosco "i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati".

La norma nazionale e anche quelle regionali sono disposizioni normative preposte alla cura di un interesse pubblico, che è del tutto differente e distinto dalla tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente tutelato da un altro corpo normativo come il codice paesaggistico (Dlgs. 42 del 2004) e il Codice ambientale (Dlgs 152 del 2006).

Dunque, in caso di costruzione in zona sottoposta a vincolo paesistico e a vincolo forestale occorrono l'autorizzazione forestale al mutamento di destinazione d'uso da foresta a zona antropizzata da parte dell'ente preposta alla tutela boschiva, e l'autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente preposto alla tutela paesaggistica. E in caso di violazione la sanzione ripristinatoria nella materia della tutela del bosco prescinde dal danno ambientale ed è dovuta per il solo fatto dell'eliminazione di una parte di bosco.

Torna all'archivio