[29/10/2012] News

Post Fukushima, l’Ue rivede il sistema di controllo sui prodotti alimentari giapponesi

Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, l'Ue ha dettato alcune condizioni speciali (regolamento di esecuzione 961/2011) per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti. Ma con un nuovo regolamento di esecuzione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di sabato l'Ue modifica nuovamente alcune disposizioni del precedente regolamento.

Ossia esclude dall'applicazione del regolamento i prodotti che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011; i prodotti che sono stati raccolti e trasformati prima dell'11 marzo 2011; le bevande alcoliche di cui ai codici NC da 2203 a 2208; le scorte personali di mangimi e alimenti di origine animale e le scorte personali di mangimi e alimenti diversi da quelli di origine animale, di impiego non commerciale e destinate ad un privato per consumi o usi personali (in caso di dubbi l'onere della prova incombe al destinatario della spedizione).

Dopo l'incidente di Fukushima i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone. E dato che tali livelli possono costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione l'Ue ha detta speciali condizioni per l'importazione di tali alimenti.

Le misure in vigore sono state riesaminate tenendo conto di oltre 26000 dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il secondo periodo vegetativo successivo all'incidente.

Le autorità giapponesi hanno fornito informazioni dettagliate alla Commissione per quanto riguarda il fatto che oltre alle bevande alcoliche già esentate (saké, whisky e shochu), ci sono anche altre bevande alcoliche che non contengono livelli misurabili di radioattività. Proprio perché i processi di pulitura e fermentazione riducono in misura significativa la radioattività nelle bevande alcoliche. Per questo tali prodotti vengono esclusi dai controlli previsti dal regolamento.

I dati presentati dalle autorità giapponesi dimostrano che non occorre più richiedere il campionamento e l'analisi di mangimi e alimenti provenienti dalle prefetture di Yamanashi e Shizuoka per la presenza di radioattività prima dell'esportazione nell'Unione. La richiesta di fornire campionamento e analisi è mantenuta soltanto per il tè proveniente da Shizuoka e per i funghi provenienti da Shizuoka e Yamanashi.

E poiché i mangimi e gli alimenti provenienti dalla prefettura di Fukushima continuano a contenere livelli non conformi o significativi di radioattività, sono mantenute le prescrizioni esistenti di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione per tutti i mangimi e gli alimenti provenienti da questa prefettura. Tuttavia le esenzioni generali che riguardano le bevande alcoliche e le spedizioni personali continuano ad applicarsi in relazione a tali mangimi e bevande.

Per quanto riguarda le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Iwate, Chiba e Kanagawa per le quali sono attualmente richiesti campionamento e analisi di tutti i mangimi e gli alimenti prima dell'esportazione nell'Unione, l'Ue limita questa prescrizione a funghi, tè, prodotti della pesca, talune piante selvatiche commestibili, taluni ortofrutticoli, riso e semi di soia e tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. Le stesse prescrizioni devono essere applicate ai prodotti alimentari composti che contengono oltre il 50% di uno o più ingredienti per i quali sono richieste prove preliminari prima dell'esportazione verso l'Unione.

Dato che i controlli effettuati all'importazione indicano che le condizioni particolari stabilite dal diritto dell'Unione sono correttamente applicate dalle autorità giapponesi e che non ci sono stati casi di non conformità per più di un anno viene ridotta la frequenza dei controlli all'importazione e la comunicazione dei risultati alla Commissione.

Comunque sia l'Ue ritiene che sia opportuno prevedere un'ulteriore revisione quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi per la presenza di radioattività in mangimi ed alimenti del terzo periodo vegetativo in seguito all'incidente,vale a dire entro il 31 marzo 2014. Tuttavia per quanto riguarda i prodotti raccolti prevalentemente nella seconda metà del periodo vegetativo, poiché i dati del secondo periodo vegetativo non sono ancora disponibili, l'Ue prevede una revisione delle disposizioni riguardanti questi prodotti entro il 31 marzo 2013. 

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