[29/10/2012] News

Ecco il meccanismo Ue per lo scambio di informazioni nel settore dell'energia

L'Ue istituisce il meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia. E lo fa con decisione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di sabato.

Gli accordi a cui l'Ue si riferisce sono quelli che hanno ripercussioni sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, in quanto questi due aspetti sono intrinsecamente collegati. Spetta agli Stati membri valutare inizialmente se un accordo intergovernativo, o un altro testo al quale un accordo intergovernativo faccia esplicito riferimento, abbia ripercussioni sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione. Ma in caso di dubbio, gli Stati membri hanno la possibilità di consultare la Commissione. In linea di principio, gli accordi che non sono più in vigore o che non sono più applicati non hanno ripercussioni sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione del meccanismo di scambio delle informazioni.

E' comunque opportuno che il meccanismo di scambio comprenda in particolare tutti gli accordi intergovernativi che hanno ripercussioni sulla fornitura di gas, petrolio o elettricità mediante infrastrutture fisse o che hanno ripercussioni sulla quantità di energia importata nell'Unione. Mentre vengono esclusi dal sistema gli accordi intergovernativi che devono essere integralmente notificati alla Commissione sulla base di altri atti dell'Unione. Tuttavia, tale esenzione non si applica agli accordi intergovernativi con paesi terzi che hanno ripercussioni sullo sviluppo e sull'uso delle infrastrutture del gas e sulle forniture di gas. Vengono, inoltre esclusi dal sistema gli accordi intergovernativi riguardanti materie di competenza del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente decisione.

La decisione dell'UE, però non istituisce alcun obbligo per quanto riguarda gli accordi fra enti commerciali. Tuttavia, non impedisce agli Stati membri di comunicare alla Commissione, su base volontaria, accordi commerciali cui è fatto esplicito riferimento in accordi intergovernativi. Inoltre, poiché è possibile che gli accordi commerciali contengano disposizioni regolamentari, gli operatori commerciali che negoziano accordi commerciali con operatori di paesi terzi hanno la possibilità di chiedere alla Commissione indicazioni per evitare potenziali conflitti con il diritto dell'Unione.

Per quanto riguarda gli accordi intergovernativi futuri da negoziare o in corso di negoziato tra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia gli Stati membri hanno la possibilità di informare la Commissione in merito ai negoziati su nuovi accordi intergovernativi o a modifiche degli accordi intergovernativi vigenti.

La Commissione inoltre ha la possibilità di partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice su sua richiesta, previa approvazione dello Stato membro interessato. Dalla loro gli Stati membri hanno la possibilità di chiedere alla Commissione di assisterli durante i loro negoziati con i paesi terzi. In tal caso, la Commissione può fornire consulenza sul modo in cui evitare incompatibilità con il diritto dell'Unione e attirare l'attenzione sugli obiettivi della politica energetica dell'Unione e sul principio di solidarietà tra gli Stati membri.

Dunque, gli accordi intergovernativi definitivi e ratificati possono essere trasmessi alla Commissione affinché tutti gli altri Stati membri ne siano informati. Dalla sua la Commissione mette tutte le informazioni pervenutele a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro. È opportuno che la Commissione rispetti le richieste degli Stati membri di trattare le informazioni trasmessele come informazioni riservate.

L'adeguato funzionamento del mercato interno dell'energia comporta che l'energia importata nell'Unione sia interamente disciplinata dalle norme che istituiscono un mercato interno dell'energia. Un mercato interno dell'energia che non funzioni correttamente pone l'Unione in una posizione vulnerabile e svantaggiosa per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e compromette i suoi potenziali benefici per i consumatori e l'industria. Un elevato grado di trasparenza per quanto riguarda gli accordi fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di energia contribuisce a consentire all'Unione di adottare misure coordinate, in uno spirito di solidarietà, al fine di garantire che tali accordi siano conformi al diritto dell'Unione e assicurino in maniera efficace l'approvvigionamento energetico. Tale trasparenza sarebbe inoltre utile al fine di conseguire sia una più stretta cooperazione all'interno dell'Unione nel settore delle relazioni esterne in materia di energia sia gli obiettivi della politica a lungo termine dell'Unione relativi all'energia, al clima e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. 

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