[04/10/2012] News

Tarsu: la determinazione deve essere equa e proporzionata ai rifiuti prodotti

Per la determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), costituisce un elemento di necessaria valutazione - da parte del Comune - la ricerca di un'equa proporzione tra l'effettiva capacità di produzione dei rifiuti della singola utenza e il costo a essa addebitato.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Sardegna (Tar) - con sentenza 14 settembre 2012, n.80 - in riferimento alla questione sollevata da alcuni albergatori. Questi, infatti, hanno contestato la delibera della giunta municipale con la quale il Comune di Quartu Sant'Elena ha approvato le tariffe della Tarsu per l'anno 2011, ritenendo che la tariffa riferita agli alberghi con e senza ristorante, fosse gravemente iniqua e incongrua.

Secondo il legislatore italiano la tassa può essere commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali e aree per il tipo di uso e al costo dello smaltimento. Oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.

Inoltre le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea devono essere determinate dal Comune, "secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti". E ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti e le circostanze che hanno determinato per esempio l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Dunque, la determinazione delle tariffe con riguardo alle diverse categorie e sottocategorie deve aver luogo tenendo conto dell'idoneità a produrre rifiuti dei locali e delle aree tassabili, cercando di confinare a ipotesi residuali l'applicazione di criteri presuntivi e di mera approssimazione, quali quelli dettati dalla "comune esperienza". S'impone all'amministrazione comunale, anche nell'ottica di un rapporto di effettiva e leale collaborazione con gli amministrati nella richiesta contribuzione allo svolgimento di un servizio essenziale, un particolare impegno volto ad una quantificazione del tributo nella misura il più aderente possibile alla reale produttività dell'utenza.

Nel quantificare il coefficiente di adeguamento riferito alle strutture alberghiere il comune non può non tener conto, ad esempio, dell'andamento stagionale del flusso turistico (in Sardegna non è costante in tutti i mesi l'anno), restando evidente che solo quando una struttura alberghiera opera a pieno regime si rivela idonea a produrre un quantitativo di rifiuti meritevole del massimo incremento tariffario.

Se infatti è vero che la stagionalità, non è in sé indicativa di una minore attitudine a produrre rifiuti, resta comunque necessario procedere in sede di quantificazione delle tariffe Tarsu ad adeguati accertamenti istruttori volti a rendere il più possibile congrua la contribuzione richiesta rispetto alla effettiva produzione.

In altre parole, l'esigenza di ripartire tra tutte le utenze, domestiche e non domestiche, il costo dello smaltimento dei rifiuti non può risolversi nello scaricare immotivatamente su queste ultime, costi che proporzionalmente incidono in maniera abnorme sul loro volume di affari.

L'applicazione alle strutture alberghiere di un coefficiente nella misura massima senza alcuna motivazione comporta, in assenza di accertamenti istruttori volti a dimostrare l'effettiva necessità dell'ulteriore aggravamento del costo di smaltimento dei rifiuti nei confronti di tali utenze, un difetto di motivazione dell'atto tariffario. Dunque. nella totale assenza di una motivazione che illustri i criteri utilizzati nella rideterminazione delle tariffe, la differenza di trattamento appare assolutamente illogica e, conseguentemente, illegittima.

 

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