[02/10/2012] News

Un'ulteriore revisione dei limiti massimi consentiti dei residui fitosanitari

In agricoltura sono disponibili diversi metodi (come i metodi non chimici, le pratiche quali l'utilizzo di varietà resistenti, la rotazione delle colture, il diserbo meccanico, il controllo biologico, e i metodi chimici, come l'utilizzo di prodotti fitosanitari) per proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dagli effetti nocivi causati da determinati  organismi. Ossia per  evitare una diminuzione della resa o un pregiudizio per gli stessi i prodotti, e anche per garantire la qualità dei raccolti e per ottenere un'elevata produttività dell'agricoltura.

Sembra, però, che il ricorso all'impiego di sostanze attive nei prodotti fitosanitari sia uno dei metodi più comuni di protezione. Nonostante che tale impiego comporti la presenza di residui nei prodotti trattati, negli animali nutriti con tali prodotti e nel miele prodotto da api esposte a tali sostanze.

Dato che salute pubblica ha una certa priorità rispetto agli interessi di protezione dei vegetali, è necessario, che i residui (Lmr) non siano presenti a livelli tali da comportare rischi inaccettabili per l'uomo e, se nel caso, per gli animali. Per questo, gli Lmr di antiparassitari vengono regolarmente sorvegliati e vengono modificati per tener conto di nuovi dati o informazioni.

L'Ue, quindi, emana un nuovo regolamento (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi) che modifica i livelli massimi di residui (Lmr) di una serie di sostanze attive presenti nei fitosanitari (nello specifico modifica alcuni allegati contenuti nel regolamento del 2005, numero 396 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale). In particolare vengono esaminati i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, amisulbrom, ciazofamid, diflufenican, dimossistrobina, metossifenozide e nicotina in o su determinati prodotti.

Sono state presentate una serie di domande per la modifica degli Lmr su diversi prodotti vegetali. Domande successivamente valutate dagli Stati membri interessati e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa). Essa ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo contro i rischi per i consumatori, e ha formulato pareri motivati sugli Lmr proposti.

Ad esempio, per quanto riguarda la nicotina nei funghi selvatici, sono stati fissati Lmr provvisori con la condizione di rivederli sulla base della valutazione di nuovi dati e informazioni, tra cui le prove scientifiche sulla presenza in natura e sulla formazione della nicotina nei funghi selvatici. La Commissione ha ricevuto nuovi dati e informazioni dagli operatori del settore alimentare europeo, che confermano la presenza di nicotina nei funghi selvatici a livelli compatibili con i Lmr esistenti. Tuttavia, non sono ancora disponibili prove scientifiche per dimostrare che la nicotina sia presente in natura nei funghi selvatici e per chiarirne il meccanismo di formazione. Pertanto, la decisione di gestione adottata in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del 2009 sui livelli fissati per i funghi selvatici per due anni è ancora valida, anche se è opportuno estendere la validità di tali Lmr per altri due anni, in attesa della disponibilità delle informazioni.

Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati sono soddisfatte e che - sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei e tenendo conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze - le modifiche dei Lmr richieste sono accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Né l'esposizione nell'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. 

 

Torna all'archivio