[25/09/2012] News

Convenzione di Berna: l'Ue boccia le "riserve" della Svizzera

La Convenzione ha come finalità quella di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali

L'Ue è propensa a bocciare la proposta della Svizzera per consentire alle parti di inserire alcune riserve all'impegno assunto inizialmente nell'ambito della convenzione di Berna anche dopo la firma della stessa o il deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Perché non è suffragata da analisi o dati scientifici ed è suscettibile di incidere in modo estremamente negativo sulle popolazioni di fauna e flora di interesse europeo. 

In vista della 32esima riunione del Comitato permanente - che si terrà a Strasburgo dal 27 al 30 novembre 2012 - la Svizzera ha presentato una proposta volta a emendare l'articolo 22 della Convenzione di Berna. Tale articolo predispone che qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, formulare una o più riserve nei confronti di talune specie tutelate (rientranti negli appositi allegati), per talune delle specie indicate nella o nelle riserve, formulare riserve nei confronti di taluni mezzi o metodi di caccia e di altre forme di sfruttamento. E tale articolo dichiara che non sono ammesse riserve di carattere generale.

La Svizzera, invece vorrebbe dare la possibilità alle parti di esprimere una o più riserve relative a alcune specie specificate se sul proprio territorio le circostanze sono radicalmente mutate dall'entrata in vigore della convenzione.

La convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa è stata adottata il 19 settembre 1979 a Berna, in Svizzera ed è entrata in vigore il primo giugno 1982. Ha 50 parti contraenti, di cui 45 Stati membri, 4 non membri del Consiglio d'Europa e l'Unione europea.

La Convenzione ha come finalità quella di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali - in particolare delle specie e degli habitat la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati - e di promuovere simile cooperazione.

Gli Stati contraenti dunque devono adottare le misure necessarie ad attuare politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali. Quindi, nell'ambito della politica di pianificazione, di sviluppo e dei provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, gli Stati devono vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche. Ma devono anche promuovere l'educazione e la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare le specie di flora e di fauna selvatiche ed il loro habitat. E devono collaborare fra loro, non solo per rafforzare l'efficacia delle misure volte a proteggere le specie migratrici ma anche per  scambiarsi di informazioni e per condividere le esperienze e conoscenze.

La convenzione di Berna è stata attuata dall'UE mediante la direttiva del 2009 quella sulla conservazione degli uccelli selvatici (direttiva Uccelli) e dalla direttiva del 1992 sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat),.

Le due direttive costituiscono un quadro comune di riferimento per la protezione della vita selvatica e dell'ambiente naturale e rappresentano i principali strumenti giuridici europei per la salvaguardia della biodiversità negli Stati membri. Le direttive costituiscono il quadro giuridico della rete Natura 2000, che rappresenta la maggior rete mondiale di zone protette.

 

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