[25/09/2012] News

I piani energetici regionali non possono mettere limiti alla produzione di energie rinnovabili

Il Consiglio di Stato da torto alla Regione Basilicata per il no ad un parco eolico

Secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Quinta), è illegittimo il no della giunta regionale della Basilicata  alle realizzazione di un impianto eolico, giustificato in base alle disposizioni del  piano energetico regionale che individuava scenari per la produzione massima di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il diniego regionale è in contrasto con il Protocollo di Kyoto e soprattutto con l'articolo 3 della direttiva Ue 2001/77/CE che  incentivano lo sviluppo delle energie rinnovabile. E' quindi da escludere che governi nazionali o regionali possano introdurre un limite massimo alla produzione di energia elettrica rinnovabile perché questo sarebbe in netto contrasto con la normativa europea. Quindi, per il principio della prevalenza del diritto comunitario, deve essere disapplicato l'art. 3 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9 della Basilicata che mette un limite massimo alla produzione di energia eolica, perché contrasta con l'articolo 6 della direttiva Ue.

Il tutto nasce da un ricorso presentato da Essebiesse Power Srl, contro una sentenza del Tar Basilicata riguardante il  «Diniego di autorizzazione regionale alla costruzione ed esercizio di un parco per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in agro del Comune di Vietri di Potenza».

Nel 2004 la Essebiesse Power aveva chiesto alla Regione Basilicata l'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico da 28 MW a Vietri di Potenza. Nel giugno 2008 la Giunta regionale negava il rilascio dell'autorizzazione dicendo, tra l'altro, che nel piano energetico regionale del  2000 era prevista l'installazione massima complessiva di 128 MW di eolico, che erano già stati superati, quindi «Ai sensi dell'art. 3 legge reg. n. 9/07, fino all'approvazione del piano di indirizzo energetico ambientale regionale, non era più consentita l'autorizzazione ad altri impianti».Essebiesse Power impugnava la delibera e il piano energetico regionale davanti al Tar che nel novembre 2011, respingeva il ricorso. L'azienda nel febbraio 2012 ha impugnato anche la sentenza del Tar per i seguenti motivi: «1. Le previsioni del piano energetico regionale vanno ritenute quali proiezioni di sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia e costituiscono dunque una sorta di obiettivi e non un tetto massimo insuperabile. 2. Qualora si dovesse intendere che il piano energetico regionale ha stabilito un massimo di produzione di energie prodotte da fonti rinnovabili, la norma regionale richiamata andrebbe considerata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117 della Costituzione in considerazione delle più recenti pronunce della Corte Costituzionale, secondo cui le Regioni non possono stabilire tetti di potenza massima autorizzabili, date anche le norme internazionali vigenti (protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3 direttiva n. 2001/77/CE), le quali incentivano lo sviluppo delle suddette fonti di energia rinnovabile, individuando soglie minime di produzione da raggiungere nei singoli.  Stati. 3. La direttiva comunitaria 2001/77/CE impegna gli Stati membri a promuovere il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili, ad adottare misure appropriate a promuovere l'aumento del consumo di elettricità da tali fonti, obbliga gli Stati membri a ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento di questo tipo di energia. La direttiva, già recepita nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 387/03, deve condurre alla disapplicazione della norma interna incompatibile da parte e dell'amministrazione e del giudice ed in via subordinata, alla rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee della questione pregiudiziale inerente il contrasto dell'art. 3 legge reg. 26 aprile 2007 n. 9 della Regione Basilicata con l'art. 6 della direttiva 2001/77/CE. 4. In ogni caso, trattandosi di potestà legislativa concorrente, la legge statale n. 10/91 non prevede che le Regioni possano stabilire limiti alla produzione anche fino all'approvazione del piano di indirizzo energetico ambientale regionale, concretizzando la previsione in parola un'ulteriore violazione dell'art. 117 della Costituzione».

La Regione Basilicata si è costituita in giudizio, sostenendo la tardività del ricorso di primo grado e l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.

Per il Consiglio di Stato non esiste nessun ritardo nel ricorso e nell'impugnazione del piano energetico regionale ma, anche se non esiste nessuna "cattiva intepretazione" data dalla Regione al piano energetico regionale nel negare l'autorizzazione alla Essebiesse Power: il piano non avrebbe posto limiti massimi alla produzione di energia eolica, ma avrebbe espresso solamente indirizzi programmatico - previsionali. Quindi l'appello è stato accolto «Alla luce della fondatezza delle censure sollevate con i motivi secondo e terzo, concernenti la violazione delle norme internazionali vigenti»

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato «L'interpretazione ora riconosciuta alla normativa varata dalla Regione Basilicata porta innegabilmente alla chiusura del mercato della produzione di energia eolica e ciò, sebbene stabilito con un limite temporale, si manifesta lesivo di importanti e basilari principi caratterizzanti gli ordinamenti europeo ed italiano, in particolare la direttiva già richiamata 2001/77/CE, secondo cui la produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale senza la previsione di limiti alla produzione. L'art. 1 della direttiva richiama in primo luogo la necessità di "un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel... mercato interno", mentre l'art. 3 prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili secondo obiettivi indicativi nazionali, indicati nello stesso art. 3 nel 12% del consumo interno lordo di energia entro il 2010. I regimi di sostegno dei singoli Stati membri devono comunque promuovere efficacemente l'uso delle fonti energetiche rinnovabili - art. 4 - ed ancor più, soprattutto, andranno ridotti "gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili" - art. 6».

Secondo questo quadro di riferimento generale, «Si deve escludere che il legislatore nazionale, statale o regionale che sia, possa introdurre un limite massimo alla produzione di energia elettrica rinnovabile, poiché tale limite si dimostra in contrasto radicale con il favor della normativa europea, laddove questa fissa limiti minimi e rivede in generale riduzione degli ostacoli normativi all'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Una sommaria indagine sulle premesse della direttiva 2001/77/CE con il richiamo alla necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, l'alta priorità di questo obiettivo, la stretta connessione dell'uso di queste fonti con il protocollo di Kyoto, il richiamo evidente agli obiettivi nazionali come livelli minimi - punto 7 delle premesse - è fortemente indicativa del contrasto insito nelle previsioni della legislazione regionale della Basilicata con i principi posti in sede europea. Il D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, recante recepimento nell'ordinamento interno della direttiva in parola, ha poi confermato i propositi del legislatore comunitario ed ha previsto inoltre che le Regioni - art. 10 - possano adottare "misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali", quindi senza incentivare i criteri che potessero portare a stabilire tetti massimi di produzione. E' poi necessario il richiamo alla successiva direttiva 2009/28/CE che ha sostituito la direttiva 2001/77/CE, con cui si è tra l'altro precisato nelle premesse - punto 14 - che "la principale finalità di obiettivi nazionali obbligatori e creare certezza per gli investitori nonché stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile. Non è opportuno rinviare la decisione sul carattere obbligatorio di un obiettivo in attesa di eventi futuri". E tale direttiva, pur successiva alla legge regionale di cui il provvedimento impugnato costituisce applicazione, ha carattere ancor più cogente e si pone in antitesi totale e definitiva con la fissazione di limiti massimi di produzione di energia elettrica di fonte eolica, fissazione di limiti massimi posta senza nemmeno una perentoria scadenza ed oggetto di nuovi ed ulteriori rinvii, di seguito posti nel nulla dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza 3 marzo 2011 n. 67)».

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