[05/09/2012] News toscana

Controlli sulle emissioni sonore? Non necessitano di preavviso

I controlli che precedono le ordinanze in materia di inquinamento acustico (come l'ordinanza emanata dal sindaco di Lucca) sono caratterizzarti dall'elemento sorpresa per evitare l'alterazione degli elementi di fatto.

Lo afferma il Tribunale amministrativo della Toscana (Tar) - Sez. 2^ - 28 agosto 2012, n. 1437 - a proposito della questione riguardante lo stabilimento di molitura dei cereali e il comune di Lucca.

Il sindaco infatti, ha ordinato al gestore dello stabilimento di adottare opere di in sonorizzazione per garantire il rispetto dei limiti di emissione sonora vigente nell'area sulla base dei controlli effettuati dall'Arpat. Controlli che sono avvenuti attraverso il posizionamento degli strumenti di misura del rumore nel cortile antistante l'abitazione di coloro che hanno richiesto la verifica.

Cosa che secondo il gestore del mulino consentirebbe di calcolare il valore di immissione del rumore nella proprietà della controinteressata, ma non il valore di emissione che va misurato presso la sorgente del rumore la cui intensità si vuole accertare.

E' la legge nazionale (quella del 1995 la numero 447) a prevedere che i rilevamenti e le verifiche dei rumori siano effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. (Fra l'altro un'analoga prescrizione si trova anche nel D.m. 16.3.1998 relativo alle Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico). Pertanto la misurazione effettuata nel cortile della controinteressata è perfettamente legittima anche perché si tratta di pertinenza che si trova di fronte alla sorgente sonora di proprietà della ricorrente separata solo dalla sede stradale.

Mentre per quanto riguarda i valori limite si devono applicare quelli previsti per la zona dove è situata la fonte sonora come da classificazione nel piano di zonizzazione comunale nel caso di specie esistente.

Oltretutto non avrebbe senso misurare l'entità del rumore nella pertinenza dell'insediamento industriale laddove non si trovassero soggetti disturbati dal possibile inquinamento acustico. Anzi verrebbero svantaggiate le aziende nelle cui vicinanze non si trovano insediamenti abitativi. E comunque sia, l'intensità del rumore sarebbe maggiore perché la misurazione avverrebbe più in prossimità della fonte rumorosa rispetto a un controllo svolto nelle adiacenze dei soggetti disturbati.

La legge nazionale ha fatto del "bene salute" l'oggetto principale della sua tutela e che disciplina in materia organica la questione del rumore. Tanto è che ha definito l'inquinamento acustico come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti esterni".

Però, non è detto che qualsiasi rumore provochi un danno alla salute dell'individuo. Quindi la legge codifica i valori limite di emissione e immissione in base alle sorgenti sonore e in riferimento alle diverse destinazioni d'uso del territorio (i valori di immissione possono essere  assoluti e differenziali).

Torna all'archivio