[23/07/2012] News

Quali sono gli effetti del decreto penale di condanna in caso di illeciti ambientali?

Il decreto penale di condanna è un procedimento speciale rispetto al rito ordinario disciplinato dagli artt. 459 - 464 c.p.p. La sua introduzione nel novero del codice di rito è stata dettata dall'esigenza di decongestionare il carico dei processi: attraverso il suddetto decreto, infatti, alcuni reati "minori" sono sanzionati pecuniariamente senza la celebrazione dell'udienza preliminare, mediante l'adozione di un provvedimento emesso inaudita altera parte; salva, ovviamente, la possibilità di opposizione da parte dell'imputato. Il provvedimento interessa quindi una nutrita serie di reati ambientali, risultando applicabile, ad esempio, alle condotte illecite previste e sanzionate dall'art. 29 quattuordecies del TUA (violazione delle prescrizioni dell'AIA).

La privazione delle garanzie collegate allo svolgimento dell'udienza preliminare e del dibattimento è bilanciata dal fatto che, ai sensi dell'art. 460, cc. 2 e 5, c.p.p., vengono concessi all'imputato i seguenti benefici:

1) la pena pecuniaria viene diminuita fino alla metà del minimo edittale;

2) l'imputato non viene assoggettato al pagamento delle spese processuali e ad eventuali pene accessorie;

3) la confisca può essere disposta soltanto se obbligatoria;

4) la condanna non è di ostacolo ad una successiva sospensione condizionale della pena;

5) il reato si considera estinto se nei successivi 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni l'imputato non commette ulteriori reati della stessa indole;

6) il decreto penale di condanna non ha efficacia di giudicato in ulteriori processi civili o amministrativi.

Inoltre, con l'emissione del decreto in parola, il giudice concede la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta dei privati.

Inizialmente tale beneficio era previsto dalla stessa lettera dell'art. 460, c. 5, c.p.p. Tuttavia, esso fu soppresso dall'art. 2-decies, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, conv. in L. 5 giugno 2000, n. 144. Con tale intervento normativo si accolsero le censure di superfluità di tale inciso, espresse dalla dottrina, la quale sottolineò che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 689, n. 5 dalla stessa legge 479/99 (il cui art. 37, comma 5 ha inserito, fra le iscrizioni escluse dal certificato generale del casellario giudiziale i decreti penali), il beneficio della non menzione della condanna era già divenuto un effetto normale del decreto penale di condanna.

Successivamente, l'art. 689 c.p.p. è stato abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, ma il beneficio in esame deve ritenersi ancora vigente in quanto l'art. 24 del medesimo decreto presidenziale dispone testualmente che "nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: (...) e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali".

Tutti i benefici elencati possono tuttavia essere revocati se l'imputato, decidendo di opporsi al decreto, venga poi ritenuto responsabile dei fatti ad esso ascritti. L'art. 464, cc. 3 e 4, prevede infatti che "nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi".

*Docente di Legislazione ambientale presso la facoltà di Scienze ambientali dell'Università di Parma

In collaborazione con http://www.tuttoambiente.it/

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