[10/07/2012] News

"La valutazione di incidenza ambientale riguarda i Sic"

La costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica che si trova nei pressi, ma al di fuori di del Sic (Siti di interesse comunitari), non deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza ambientale. Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale (Tar) dell'Abruzzo che ha respinto un ricorso dell'associazione ambientalista del Wwf.

L'associazione ha contestato la determinazione dirigenziale di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica (4Mwe), alimentato da oli vegetali in motori endotermici, nella zona Punta Penna di Vasto. Secondo il Wwf, vista la vicinanza del Sic, sarebbe stata necessaria la valutazione d'incidenza ambientale, non sostituibile dalla Valutazione d'impatto ambientale (Via), dall'autorizzazione integrata ambientale (Aia) e dall'autorizzazione unica (Au).

Il Comune, però, ha puntualizzato che l'intervento é previsto in una zona a vocazione ambientale e che l'impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili (motore diesel), alimentato esclusivamente da oli vegetali e non da rifiuti (biomasse), sarebbe localizzato in un lotto dell'area industriale, a 200 metri dal Sic.

E' la direttiva Habitat, (recepita nell'ordinamento italiano con apposito decreto il numero 357 del 1997) che introduce la valutazione di incidenza ambientale. Ed è la stessa che istituisce una rete ecologica di aree protette di rilievo comunitario (Natura 2000) e di preminente valore per la salvaguardia della biodiversità europea. Una rete che si è formata e che si forma con l'aiuto degli gli Stati membri, i quali devono individuare una serie di siti, definiti d'importanza comunitaria - strategici per il conseguimento degli obiettivi della Direttiva - e di zone di protezione speciale per la salvaguardia dell'avifauna.

Quindi, nella programmazione e pianificazione territoriale, gli Stati devono tener di conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente a evitare che siano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

In Italia nella pianificazione e programmazione territoriale è previsto che si debba tenere conto della valenza naturalistico - ambientale dei proposti Sic e delle zone speciali di conservazione, in modo che "i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito" siano tali da non poter "avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi". A tali fini, va presentata una valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione.

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