[04/07/2012] News

La Regione non puņ concedere deroghe per la differenziata

L'attività di programmazione attribuita alle Regioni, per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (Ato) non implica che le stesse Regioni possano autorizzare deroghe per singoli Comuni rispetto alle percentuali di raccolta differenziata da raggiungere. La potestà di concedere deroghe ai Comuni, nel caso in cui non sia realizzabile il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, infatti, appartiene allo Stato. Lo afferma la Corte Costituzionale - con sentenza dello scorso mese - che dichiara incostituzionale la legge regionale del Piemonte nella parte in cui prevede le deroghe.

La legge del Piemonte (la numero 10 del 2011, che ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 13 della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti"), prevede infatti che "la giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può consentire ai comuni montani ed ai comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, stabilendo i relativi criteri e modalità". Lo Stato ha impugnato la norma in quanto la Regione avrebbe introdotto una disciplina difforme da quella contenuta nel Dlgs 152/2006 (articolo 205, comma 1-bis,), secondo cui le deroghe agli obiettivi della raccolta differenziata possono essere autorizzate, su richiesta del Comune interessato, dal Ministro dell'ambiente, nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi prescritti.

La difesa regionale ha affermato che gli obiettivi della raccolta differenziata sono stabiliti nella programmazione regionale, mentre la norma statale richiamata dal ricorrente si limiterebbe a prevedere il rispetto di percentuali minime di raccolta differenziata da parte di ciascun Ato. Da ciò deriverebbe che la Regione potrebbe autorizzare deroghe in favore di singoli Comuni, a patto di mantenere inalterata la percentuale complessiva di raccolta differenziata in rapporto all'ambito territoriale di riferimento.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa regionale, l'attività di programmazione attribuita alle Regioni, per la delimitazione degli Ato non comporta e non attribuisce tale potere all'organo.

La possibilità di realizzare "compensazioni" tra le percentuali di raccolta differenziata conseguite dai diversi Comuni all'interno del medesimo territorio costituisce, una delle modalità attraverso cui il Comune richiedente intende conseguire gli obiettivi indicati. La compensazione è quindi uno dei possibili contenuti dell'accordo di programma, che deve essere stipulato tra Ministero dell'ambiente, Regione ed enti locali interessati prima dell'autorizzazione alla deroga, da concedersi da parte del Ministro dell'ambiente.

Quindi, la potestà di concedere deroghe ai Comuni - sempre nel caso in cui non sia realizzabile il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata - si inserisce nell'ambito di un'attività di programmazione, che coinvolge anche la Regione. Ma la Regione non può disciplinare unilateralmente la concessione delle deroghe. Perché tale potere appartiene allo Stato che è il titolare di competenza legislativa esclusiva in materia di ambiente (ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione).

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