[03/07/2012] News

I controlli sulle immissioni acustiche si effettuano senza preavviso

 

L'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (Arpa) ha la facoltà di svolgere i controlli sulle immissioni acustiche senza preavvisare gli interessati, perché altrimenti l'esito delle misurazioni potrebbe risultare non attendibile. Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale del Veneto (Tar) - con sentenza dello scorso mese - in relazione al provvedimento del dirigente del settore ambiente del Comune di Chioggia che, sulla scorta dei risultati registrati dall'Arpav (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) circa il superamento del livello differenziale di immissione misurato nel periodo diurno da una vicina abitazione privata, ha ordinato la riduzione e limitazione delle emissioni sonore a una società che svolge attività cantieristica navale. Secondo la sentenza, quindi, date che la misurazione delle immissioni acustiche provenienti da un'attività produttiva è suscettibile di poter essere notevolmente influenzato dalle modalità con cui l'attività si svolge, le verifiche possono avvenire senza preavviso degli interessati.

Nel caso in questione, è stato riscontrato un livello di rumore di 56,5 dB (A) con un differenziale di 13,5 dB (A), mentre il giorno successivo sono stati registrati 55,5 dB (A) con un differenziale di 12,5 dB (A). Dunque il provvedimento ha ordinato, alternativamente, o la riconduzione a un differenziale di 5 dB (A) che è quello previsto per i limiti diurni, o il rispetto del valore di immissione di 50 dB (A), il che è conforme a quanto prevede la normativa in materia, atteso che il valore differenziale non si applica, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, quando il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno.

E' la legge nazionale (quella del 1995 la numero 447) quella che ha fatto del "bene salute" l'oggetto principale della sua tutela e che disciplina in materia organica la questione del rumore.

La legge ha definito l'inquinamento acustico come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti esterni".

Il che però, non significa che qualsiasi rumore provochi un danno alla salute dell'individuo: dal legislatore sono codificati dei valori limite di emissione e immissione in base alle sorgenti sonore e in riferimento alle diverse destinazioni d'uso del territorio.  I valori di immissione a loro volta sono distinti in assoluti (ossia determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale cioè il livello di pressione sonora prodotto da tutte le sorgenti esistenti e attive in un dato luogo e in un determinato momento) e differenziali (che sono il risultato della differenza fra il rumore ambientale e il livello di pressione sonora che si rileva dopo l'esclusione della specifica sorgente disturbativa).

Il territorio comunale, dunque, dovrebbe essere diviso in zone acustiche (competenza del Comune) in corrispondenza delle quali sono previsti limiti di rumorosità diversi. Si parla di una pianificazione acustica.

E' invece il decreto attuativo (dpcm 14 novembre 1997) che da attuazione alla legge e che ha previsto limiti diversi a seconda della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e appunto, della destinazione d'uso della zona (definisce sei classi di destinazione d'uso e per le sei zone definisce diversi valori limite).

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