[21/06/2012] News

La Corte di giustizia europea chiarisce il rapporto tra valutazione ambientale strategica e Zps

Gli Stati membri devono adottare le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione (Zps) il degrado degli habitat naturali e delle specie protette. Per qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative sul sito, deve essere svolta la valutazione d'incidenza. Ne consegue che l'obbligo di sottoporlo a valutazione ambientale strategica (Vas) è subordinato al ricorrere dei presupposti previsti dalla direttiva habitat.

Lo afferma la Corte di giustizia europea che - con sentenza di oggi - risponde alla domanda sollevata nell'ambito di un ricorso proposto dinanzi al Consiglio di Stato greco dall'associazione degli urbanisti e pianificatori territoriali greci. Un ricorso volto a ottenere l'annullamento del decreto ministeriale, che traspone nell'ordinamento greco la direttiva Vas.

L'obiettivo della direttiva Vas consiste nel sottoporre a valutazione ambientale, durante la loro elaborazione e prima della loro adozione, i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Qualora la Vas sia prescritta dalla direttiva, la stessa stabilisce norme minime concernenti l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione dei risultati della valutazione ambientale nonché la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione adottata a seguito della valutazione.

La direttiva prevede che la Vas si applichi ai piani e programmi previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale per essere approvati - mediante una procedura legislativa - dal parlamento o dal governo, nonché alle loro modifiche. E prevede una valutazione ambientale ogni volta che è necessaria una valutazione ai sensi della direttiva habitat.

La direttiva habitat istituisce una rete ecologica di aree protette di rilievo comunitario (Natura 2000) e di preminente valore per la salvaguardia della biodiversità europea. A tale scopo gli Stati membri devono individuare una serie di siti, definiti d'importanza comunitaria - strategici per il conseguimento degli obiettivi della direttiva - nonché di zone di protezione speciale per la salvaguardia dell'avifauna.

La direttiva inoltre richiede una valutazione per qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito di importanza comunitaria, ma in grado di avere incidenze significative su un tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti. Subordina il requisito di un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest'ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. Tale condizione è soddisfatta qualora non possa escludersi, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato.

 

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