[13/06/2012] News

Il proprietario del terreno senza colpa e senza dolo non è obbligato a rimuove i rifiuti abbandonati

L'ordine emanato dal Sindaco di presentazione di un piano di caratterizzazione dei rifiuti qui
abbandonati e di un progetto di bonifica dell'area inquinata nonché il ripristino dello stato dei luoghi,
presuppone l'accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all'autore
dell'abbandono dei rifiuti, ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale
sull'area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell'illecito. Ma se non vi è alcun
elemento che consenta di attribuire la responsabilità o la corresponsabilità dell'abbandono - non
essendovi prova - non è possibile ordinare ai proprietari dell'area la rimozione e lo smaltimento dei
rifiuti.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Tar) - con sentenza
7 giugno 2012, n. 1131 - che si pronuncia sulla questione riguardante il Comune di Pontecagnano
Faiano e le società, proprietarie di due appezzamenti di terreno nel territorio comunale. In tema di
abbandono di rifiuti, la giurisprudenza amministrativa - già con riferimento alla disciplinata del 1997
("Decreto Ronchi") - ha statuito che il proprietario dell'area fosse tenuto a provvedere allo
smaltimento solo a condizione che ne fosse dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori
dell'illecito abbandono di rifiuti, per aver posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo,
a titolo doloso o colposo.

In particolare, la medesima giurisprudenza ha affermato
l'illegittimità degli ordini di smaltimento di rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo
in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte
dell'amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione
dell'imputabilità soggettiva della condotta.

La successiva giurisprudenza ha ritenuto che tali
principi si ritrovano anche nel dlgs 152/2006 (il così detto Codice ambientale).

In più il
decreto del 2006 precisa che l'ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente "in base agli
accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo".
Il legislatore, infatti, ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un'effettiva partecipazione dei
potenziali destinatari del provvedimento. Ne deriva che la preventiva, formale comunicazione
dell'avvio del procedimento si configura attualmente come un adempimento indispensabile al fine
dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati.

 

Torna all'archivio