[12/06/2012] News

Le norme dettagliate per il calcolo delle efficienze di riciclaggio pile e accumulatori

Anche i processi di riciclaggio di pile e accumulatori al piombo/acido, al nichel-cadmio nonché pile e accumulatori di altro tipo devono conseguire efficienze minime di riciclaggio al fine di promuovere il miglioramento delle tecnologie esistenti e lo sviluppo di nuove tecnologie.

Con regolamento - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi - l'Ue stabilisce norme dettagliate per il calcolo delle efficienze di riciclaggio, prescrive le informazioni da comunicare da pare degli addetti e fornisce alcune definizioni necessarie per l'applicazione della disciplina. In altri termini, integra la direttiva del 2006 sulle disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori (in particolare l'allegato III, parte B, della direttiva 2006/66/CE).

Il processo di riciclaggio è il processo che inizia dopo la raccolta e l'eventuale cernita e/o preparazione al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori ricevuti da un centro di riciclaggio e che termina quando sono prodotte frazioni derivate. Frazioni che saranno utilizzate per la funzione originaria o per altri fini senza subire un ulteriore trattamento e che non sono più considerate rifiuti. La preparazione al riciclaggio, invece, è definita come un'operazione preliminare al riciclaggio al fine di distinguerla dal processo di riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori.

Le efficienze di riciclaggio, dunque, saranno calcolate in riferimento alla composizione chimica delle frazioni iniziali (ossia la massa di rifiuti di pile e accumulatori raccolti immessa nel processo di riciclaggio) e derivate (ossia la massa dei materiali prodotti dalla frazione iniziale in conseguenza del processo di riciclaggio senza subire un ulteriore trattamento, che non sono più considerati rifiuti o che saranno utilizzati per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia), tenendo conto altresì degli ultimi sviluppi tecnici e scientifici disponibili al pubblico.

Al fine di monitorarne la conformità alle prescrizioni in materia di efficienza di riciclaggio nell'Unione europea è necessario armonizzare le informazioni che gli addetti al riciclaggio sono tenuti a comunicare: l'Ue lo fa fornendo il modulo da compilare e inviare alle autorità competenti degli Stati membri entro quattro mesi dal termine dell'anno solare in questione. Gli addetti al riciclaggio comunicano le loro prime relazioni annuali entro il 30 aprile 2015.

Gli addetti al riciclaggio di pile e accumulatori, però, necessitano di almeno diciotto mesi per adeguare i loro processi tecnologici alle nuove prescrizioni in materia di calcolo delle efficienze. Per questo il nuovo regolamento si applicherà ai processi di riciclaggio eseguiti su rifiuti di pile e accumulatori a decorrere dal primo gennaio 2014.

Il nuovo regolamento è conforme a quanto stabili dalla direttiva del 2006. Essa, infatti, ha previsto la possibilità di adattare o integrare l'allegato III (ossia quello che prevede i requisiti dettagliati in materia di trattamento e di riciclaggio) per tener conto dei progressi scientifici o tecnici. In particolare ha previsto che i requisiti dettagliati per il calcolo delle efficienze di riciclaggio fossero  aggiunti entro il 26 marzo 2010.

Ai sensi della direttiva del 2006 i processi di riciclaggio devono conseguire efficienze minime di riciclaggio del 65 % in peso medio di pile e accumulatori al piombo/acido e massimo riciclaggio del contenuto di piombo che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi. Ma anche del 75 % in peso medio di pile e accumulatori al nichel-cadmio e massimo riciclaggio del contenuto di cadmio che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi, e del 50 % in peso medio degli altri rifiuti di pile e accumulatori.

 

 

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